No termine Champanillo per i tapas bar. Avvocato Pitruzzella (Corte di giustizia UE): prodotti DOP sono tutelati contro tutte le forme di parassitismo commerciale

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LUSSEMBURGO – Non si può utilizzare il termine ‘Champanillo’ nei tapas bar. E’ questa l’indicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo che cura gli interessi dei produttori di champagne, si è rivolto alle giurisdizioni spagnole per impedire l’utilizzazione della parola «CHAMPANILLO» riferita, in particolare, ad alcuni «tapas bar» (locali di ristorazione) in Catalogna (Spagna).

L’Audiencia provincial de Barcelona (corte provinciale di Barcellona, Spagna), adita in appello, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia di tutela dei prodotti coperti da denominazione di origine protetta (DOP), quale la denominazione «Champagne», in una situazione in cui il termine in conflitto («CHAMPANILLO») è utilizzato per designare non dei prodotti ma dei servizi.

Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Giovanni Pitruzzella propone alla Corte di dichiarare che il diritto dell’Unione tutela i prodotti DOP contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti o servizi.

L’avvocato generale premette che al caso in questione è applicabile il regolamento sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli[1].

L’avvocato generale osserva che la DOP «Champagne» e il nome controverso «CHAMPANILLO» presentano indubbiamente un certo grado di somiglianza visiva e fonetica, in particolare se si tiene conto del fatto che «Champán» è la traduzione in spagnolo della DOP in questione. Ciò posto, l’avvocato generale ricorda che il livello di somiglianza visiva e fonetica tra i termini in conflitto dev’essere prossimo all’identità affinché si possa parlare di «uso» di una DOP ai sensi del regolamento[2]. Nel caso di specie, però, il suffisso «illo» distingue, visualmente e foneticamente, il termine «CHAMPANILLO» dagli altri termini a raffronto. L’avvocato generale, pertanto, esclude che il termine «CHAMPANILLO» costituisca «uso», ai sensi del regolamento, della DOP «Champagne».

L’avvocato generale rileva che il regolamento vieta non solo l’uso indebito di una DOP ma anche, più in generale, ogni pratica, attinente a prodotti o a servizi, diretta a sfruttare in modo parassitario la reputazione di una DOP tramite un’associazione mentale con essa. In particolare, il regolamento vieta l’evocazione indebita della DOP.

L’avvocato generale puntualizza che ciò che conta per stabilire se vi sia evocazione di una DOP è il fatto che il consumatore europeo mediamente avveduto sia indotto ad effettuare un’associazione mentale tra l’elemento controverso riferito al prodotto o al servizio in causa, da un lato, e il prodotto DOP, dall’altro[3]. Pertanto, se il giudice nazionale, al quale spetta condurre tale valutazione, basandosi sulla presunta reazione del consumatore, giunge alla conclusione che quest’ultimo è indotto, in presenza dell’elemento controverso (nella specie, il nome «CHAMPANILLO», riferito a un servizio di ristorazione), ad «avere direttamente in mente, come immagine di riferimento», la merce protetta dalla denominazione registrata (nella specie, lo champagne), l’uso di tale elemento è vietato dal regolamento. Se, invece, a giudizio di detto giudice, una siffatta associazione di idee non può realizzarsi, un’evocazione ai sensi del regolamento deve considerarsi esclusa.

Al fine di accertare l’evocazione, il giudice nazionale deve effettuare una valutazione di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, considerate nel loro insieme. Una di queste è la presenza o l’assenza d’identità o di comparabilità tra il prodotto DOP e il prodotto o il servizio in causa. Peraltro, un eventuale ridotto grado di comparabilità non consente, di per sé solo, di escludere l’esistenza di un’evocazione.

Per quanto riguarda il caso specifico, l’avvocato generale suggerisce alla Corte di invitare il giudice nazionale a tener conto, oltre che della citata parziale somiglianza visiva e fonetica, anche della forte somiglianza concettuale tra la DOP «Champagne» e la parola «CHAMPANILLO» (letteralmente, «piccolo champagne»). Se, poi, il giudice nazionale dovesse accertare che i «tapas bar» individuati dal termine «CHAMPANILLO» sono collegati alla distribuzione di champagne o di prodotti identici o comparabili, egli avrebbe un argomento ulteriore per ritenere che la parola «CHAMPANILLO» costituisca evocazione indebita della DOP ai sensi del regolamento. Nello stesso senso potrebbe militare la circostanza che la parola «CHAMPANILLO» si accompagna, nelle insegne e nei messaggi pubblicitari, all’immagine di due bicchieri a forma di coppa che si incrociano rappresentando l’atto di un brindisi.

Infine, l’avvocato generale osserva che la tutela contro l’evocazione prevista dal regolamento non presuppone necessariamente né una relazione di concorrenza tra i prodotti DOP e i prodotti o i servizi per i quali è utilizzato l’elemento controverso, né un rischio di confusione da parte del consumatore in relazione a questi ultimi, né l’intenzionalità delle condotte che comportano evocazione. Pertanto, la tutela della DOP non presuppone necessariamente una concorrenza sleale.

[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 671). Prima del 20 dicembre 2013, la fattispecie di cui trattasi era disciplinata, per quanto interessa in questa sede, in termini sostanzialmente identici,  dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU 2007 L 299, pag. 1).

[2] Sentenza della Corte del 7 giugno 2018 nella causa C-44/17, Scotch Whisky Association (vedasi comunicato stampa n. 83/18), che ha interpretato il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16). Per quanto riguarda il concetto di «uso» (o «impiego») di un’indicazione geografica (IGP o DOP), tale regolamento ha un contenuto simile a quello del regolamento n. 1308/2013, rilevante nella vicenda in esame.

[3] Sentenza della Corte del 2 maggio 2019 nella causa C‑614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (vedasi comunicato stampa n. 55/19).

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