ROMA – È in vigore il nuovo contratto collettivo siglato da Conflavoro Pmi e Fesica Confsal, rivolto agli Ortofrutticoli e Agrumari.
“Ci occupiamo ancora una volta di un settore – sottolineano il segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani ed il presidente di Conflavoro Roberto Capobianco – che vive di forte stagionalità e che necessita della massima semplificazione, in particolar modo per soddisfare esigenze produttive e orarie imprevedibili, andando quindi a considerare l’orario di lavoro come media plurisettimanale.
Sempre garantito il massimo rispetto del lavoratore, anche questo Ccnl ha nella meritocrazia e nei vantaggi della bilateralità due dei suoi maggior punti cardine. Si tratta – spiegano Mariani e Capobianco – di un contratto collettivo nazionale che migliora le condizioni dei lavoratori all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro, favorisce l’innovazione, aumenta la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori. Una formazione di qualità dell’intera durata lavorativa, inoltre, fornisce risposte adeguate alle esigenze moderne”.
Tenendo in considerazione i settori disciplinati dal presente Ccnl, nei quali possono verificarsi picchi di attività legati alle differenti stagioni, l’istituto della stagionalità è sicuramente un interessante valore aggiunto, attraverso il quale è possibile assumere lavoratori a tempo determinato senza limiti e apprendisti anche a tempo determinato.
È possibile assumere a tempo determinato sei dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a dieci dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. I lavoratori a tempo determinato hanno diritto ad un trattamento economico composto dalle retribuzioni tabellari di riferimento e da un’indennità pari a 29,81 per cento sostitutiva di: ferie, tredicesima, quattordicesima, ex festività e festività nazionali infrasettimanali.
Altra importante novità inserita nel Ccnl Ortofrutticoli e Agrumari è il contratto di reinserimento (Art. 25 bis) stipulabile anche a tempo determinato. Un elemento di spessore, soprattutto in considerazione della sua funzione di reinserimento nel mondo del lavoro. Il Ccnl in questione apporta anche delle migliorie alla disciplina delle trasferte (Art. 45), definendo la trasferta e stabilendo la necessaria corresponsione di una diaria giornaliera di importo da concordare attraverso la contrattazione di 2° livello o, in assenza, tramite regolamento interno aziendale che non potrà comunque stabilire un importo inferiore a 40 euro al giorno.
Vitto e alloggio (art.45 bis): elemento caratterizzante del Ccnl, viene fissata un’indennità pari al 25% della retribuzione qualora l’impresa non provveda direttamente alla loro fornitura. Qualora invece l’impresa vi provveda direttamente è stabilito, in caso di assenza di normative locali, il valore per vitto ed alloggio. Come negli ultimi Ccnl sottoscritti da Conflavoro Pmi e Fesica Confsal, anche in questo contratto è stato disciplinato il preavviso attivo (Art. 51 bis) inteso come periodo volto al ricollocamento del lavoratore nel mercato del lavoro, attraverso l’interazione tra datore di lavoro ed ente bilaterale.