ROMA – Una vittoria attesa, che ha annullato quello che nei fatti si è dimostrato un atto illegittimo.
Con queste parole il CONAF saluta con soddisfazione la sentenza con cui il TAR del Lazio accoglie il ricorso presentato dal Centro assistenza agricola liberi professionisti, dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e dalla Rete Professioni Tecniche e annulla la deliberazione n.25 del 6.11.2020 del Direttore di AGEA.
Una vittoria completa e soddisfacente, anche nelle motivazioni, che demolisce l’Approvazione della Convenzione per gli anni 2020-2021 tra l’organismo pagatore Agea ed i Centri di Assistenza Agricola e l’allegata Convenzione, nella parte in cui si impone ai CAA di dotarsi di personale dipendente per accedere al SIAN (indispensabile per la gestione del fascicolo aziendale).
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice accoglie l’obiezione mossa dai ricorrenti, ossia che per i lavoratori dipendenti non è richiesto il possesso di alcun titolo di studio specialistico né del necessario tirocinio specialistico, così che la disciplina introdotta avrebbe l’effetto opposto a quello dichiarato, ossia di valorizzazione della professionalità.
RICORSO – “Quella di oggi è una vittoria del buon senso, che ripristina il ruolo dei liberi professionisti. Non solo siamo fondamentali nello svolgere le funzioni di natura amministrativa-burocratica in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, ma siamo capaci di offrire requisiti di qualità professionale anche superiore a quella dei dipendenti, poiché l’ordinamento richiede per i professionisti collaboratori requisiti più stringenti che per i dipendenti.” – dichiara Sabrina Diamanti, presidente CONAF –.
“Un risultato pieno, che è stato ottenuto grazie all’azione concertata delle categorie di professionisti che hanno agito unite, a partire dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati fino alla Rete Professioni Tecniche, che si sono affiancate ad adiuvandum all’azione promossa dal Centro assistenza agricola liberi professionisti. Un esempio di come, agendo uniti, si possano raggiungere grandi traguardi.”
COSA DICE(VA) LA CONVENZIONE AGEA
Queste le ragioni del ricorso – “Entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate.
A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 31 marzo 2021 di cui al comma 3 comporta la riduzione del 20 per cento dei compensi spettanti al CAA per l’anno 2021. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 settembre 2021 di cui al comma 3 comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori interessati dalla medesima decorrenza”.