Biodinamica. Dalla comunità scientifica agraria la richiesta di modifica articoli al DDL

FIRENZE – La comunità scientifica dell’agricoltura è concorde e compatta sul DDL sull’agricoltura biologica, in particolare per quanto concerne gli aspetti  discussi che riguardano la biodinamica.

In vista del passaggio alla Camera, è stata redatta una posizione condivisa della comunità scientifica e la richiesta di proposta modifica articoli, inviata ai deputati e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

POSIZIONE CONDIVISA DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA AGRARIA E RICHIESTA DI PROPOSTA MODIFICA ARTICOLI

La comunità scientifica che rappresentiamo ritiene che l’attuale formulazione del DDL 988 possa costituire una legittimazione ingiustificata dell’agricoltura biodinamica e teme che possa consentire di utilizzare gli Strumenti di Programmazione, di Ricerca e di Finanziamento inseriti nel capo V del DDL anche per quelle pratiche esoteriche e prive di fondamento scientifico per le quali l’agricoltura biodinamica si distingue dall’agricoltura biologica.

In particolare, l’articolo 1 comma 3 del DDL 988, prevede un’equiparazione tra agricoltura
biologica e biodinamica, andando oltre la normativa UE che semplicemente consente l’uso di preparati biodinamici in agricoltura biologica.

La presenza nel tavolo tecnico previsto nell’articolo 5 comma 3 di un rappresentante
dell’agricoltura biodinamica rafforza la nostra preoccupazione ed è difficile da capire, in quanto la ratio del legislatore dovrebbe essere solo quella di rendere possibile una equiparazione di diverse forme di agricoltura a quella biologica, quando queste rispettino i regolamenti in materia di agricoltura biologica.

Chiediamo che alla Camera dei Deputati si prenda una considerazione una modifica degli
articoli 1, 5 e 8.

L’articolo 1 potrebbe essere modificato come segue.

Articolo 1, comma 3

La presente legge si applica ai metodi di agricoltura che rispettino le disposizioni dei regolamenti dell´EU in materia di agricoltura biologica. Gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento di cui al Capo V, si applicano solo per i metodi di produzione, per i prodotti e le aziende definiti all´articolo 2.

Articolo 5, comma 3

Si richiede lo stralcio del seguente testo “e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodi biodinamico”.

Articolo 8, comma 1

Si richiede di sopprimere le parole: “e biodinamica”

Siamo consci del fatto che l’agricoltura biodinamica è una realtà economica. Riteniamo tuttavia che inserirla in una legge dello Stato equivalga a fornirle un avallo. Questo è per la comunità scientifica inaccettabile, soprattutto in un periodo in cui in tutto il mondo la Scienza viene ascoltata con particolare attenzione dai decisori politici.

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