Bonus investimenti. Il Credito d’imposta 4.0 è utilizzabile anche oltre i tre anni

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FIRENZE – Il Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi determinato dalla legge di Bilancio 2021, meglio conosciuto come “Bonus investimenti” o “Credito d’imposta 4.0”, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non può essere richiesto a rimborso.

All’apertura del Ministero dell’economia alla possibilità di essere oggetto di cessione a terzi soggetti o di sconto in fattura, al pari ad esempio del Superbonus 110% previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la Ragioneria di Stato ha “risposto picche”: il Credito d’imposta in commento può essere utilizzato solo in compensazione.

Nel modello F24 deve essere indicato uno dei seguenti codici:

– 6935, investimenti in beni materiali e immateriali “generici”;
– 6936, investimenti in beni materiali Industria 4.0;
– 6937, investimenti in beni immateriali Industria 4.0.
Non si applicano le limitazioni di importo previste per la generalità dei crediti in compensazione (700mila euro/anno per le compensazioni, 250mila euro-anno per i crediti da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro).

Il Credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile nell’anno in cui viene determinato, a decorrere dall’anno di entrata in funzione per i beni “generici” e dall’anno di avvenuta interconnessione, per i beni
“tecnologici”, quelli definiti “Industria 4.0”.

Per questi ultimi, se l’interconnessione si concretizza in un anno successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere utilizzato nel frattempo per la parte riconosciuta sui beni “generici”.

Per gli investimenti in beni “generici” effettuati nel periodo 16 novembre 2020/31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (il Sostegni bis di fatto cancella quest’ultimo limite), l’utilizzo del credito può avvenire in un’unica quota annuale.

Seppure non ancora formalizzata in una nota ufficiale, in più occasioni l’Agenzia delle entrate ha affermato che l’eventuale credito non utilizzato in quota annuale o nelle quote dei tre anni, non viene perso ma si può riportare nell’anno successivo e da lì in avanti fino ad esaurimento.

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