Fondo sostegno servizi ambientali: finanziamento e indicazioni contabili

ROMA – I fondi di solidarietà assicurano ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e possono erogare prestazioni integrative previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi, stabiliti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a partire dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Con questa premessa, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a tutela del reddito assicurati dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.

La circolare INPS 17 giugno 2021, n. 86 informa che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS.

Pertanto i datori di lavoro del settore, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del suddetto FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Nella circolare inoltre, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 del D.I. n. 103594/2019 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina, le caratteristiche, la finalità del Fondo e si forniscono le relative istruzioni contabili per la fruizione delle prestazioni assicurate.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro esercenti servizi ambientali – individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare – che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.

 

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