ROMA – Le commissioni Affari Costituzionali e Ambiente hanno approvato l’emendamento migliorativo della Legge di Bilancio (articolo 1, comma 1062, della legge di bilancio 2021).
Con grande soddisfazione il CONAF accoglie la modifica che consentirà ai dottori agronomi e dottori forestali, tecnici che conoscono le peculiarità del mondo agricolo, di stilare le perizie tecniche richieste all’impresa agricola per ottenere il credito di imposta.
Nei giorni scorsi, il CONAF aveva chiesto di approvare l’emendamento al decreto-legge Semplificazioni e Governance del PNRR, avanzato dal deputato Giuseppe L’Abbate, membro della commissione Agricoltura. Un atto funzionale a oltrepassare il limite alla redazione della perizia tecnica asseverata, inizialmente esclusiva di ingegneri o periti industriali, che però poco conoscono le peculiarità del settore primario.
“Ci complimentiamo con i componenti delle commissioni, capaci di comprendere l’importanza dell’emendamento. Era un atto necessario per il buon funzionamento della legge.” – dichiara Sabrina Diamanti, presidente CONAF
“L’estensione del credito di imposta al settore primario è stata un’ottima intuizione del Governo, poiché consente alle imprese agricole di sfruttare importanti agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale. Per portare a compimento l’obiettivo del legislatore, però, occorreva consentire l’intervento di specialisti con una profonda conoscenza di un settore peculiare com’è quello agricolo.” – dichiara Gianluca Buemi, consigliere CONAF – coordinatore del dipartimento di economia ed estimo.
Cosa dice la legge
Con la legge di Bilancio 2020 anche il settore primario può accedere alle agevolazioni, grazie alla trasformazione in crediti di imposta dei precedenti regimi di aiuto del superammortamento e iperammortamento.
La norma attualmente vigente consente all’impresa agricola di ottenere un credito che varia in relazione al tipo di bene acquisito e alla data di investimento.
Si può passare da un “rimborso” che, per il 2021, è pari al 10% per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi “generici” (diversi da quelli di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016) al 20% per beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B della legge 232/2016) e sino al 50% per beni materiali 4.0 (compresi nell’allegato A della legge 232/2016).
Per accedere ai benefici predetti, le imprese che effettuano investimenti superiori a 300.000 euro in beni (previsti negli allegati A e B) sono tenute ad acquisire una perizia tecnica asseverata attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o B, ma soprattutto che è un bene interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
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