Cig in deroga. Niente pagamento a conguaglio per il settore agricolo

Firenze – Niente pagamento della Cassa integrazione in deroga (Cigd) a conguaglio con gli altri trattamenti connessi all’emergenza sanitaria Covid.

Questa l’estrema sintesi di una recente circolare Inps. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza sanitaria Covid, con il Decreto Sostegni il Governo ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio ai trattamenti connessi all’emergenza.

In una prima fase, l’utilizzo del sistema di conguaglio per i trattamenti di Cigd è stato concesso alle sole aziende plurilocalizzate. Il superamento di questa impostazione, ha comportato la possibilità anche per i datori di lavoro più piccoli di utilizzare il sistema
dei conguagli, in alternativa al pagamento diretto, con riferimento alle settimane di
sospensione o di riduzione delle attività lavorative relative a tutti i trattamenti di
Cigd con causale COVID-19, decorrenti dal 1° aprile 2021.

Per i lavoratori del settore agricolo, i trattamenti di integrazione salariale sono distinti a seconda del rapporto di lavoro: se a tempo indeterminato hanno diritto alla Cisoa con causale COVID-19, per la quale il datore di lavoro ha possibilità di chiedere sia il pagamento diretto dall’Inps, sia a conguaglio; se a tempo determinato,
hanno diritto alla Cigd COVID-19. Con riferimento a questa seconda categoria,
considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, non è possibile per i datori
di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga, con la
modalità del pagamento a conguaglio.

Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

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