Firenze – Dal 1° luglio cambia la gestione contabile-amministrativa ed Iva delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, effettuate nei confronti di consumatori privati: se il cedente si interessa anche marginalmente o seppure indirettamente alla fase di trasporto o consegna dei beni, l’Iva è dovuta nel Paese di residenza dell’acquirente.
Sono esonerati i fornitori che non hanno superato nell’anno precedente e fino a che non superano nell’anno in corso, diecimila euro di cessioni rientranti nelle caratteristiche di cui sopra (cessione a consumatore privato intracomunitario con intervento del fornitore per il trasporto/consegna dei beni ceduti), a meno che optino per l’assoggettamento ad Iva nel Paese intracomunitario.
Sono interessati anche i beni soggetti ad accisa, ma per l’assolvimento di quest’ultima imposta nulla cambia, deve essere comunque effettuato nel Paese di destinazione dei
beni. Per il versamento dell’Imposta nel Paese intracomunitario, oltre che per assolvere agli obblighi dichiarativi e di liquidazione trimestrale, il cedente deve avvalersi del sistema One Stop Shop (OSS), messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Previa iscrizione a questo sistema e tramite lo stesso, i fornitori italiani possono applicare l’imposta dei paesi di destinazione dei beni, senza necessità di identificarsi direttamente negli stessi paesi o nominare un rappresentante fiscale in loco. L’iscrizione ha efficacia dal primo giorno del trimestre successivo a quello della presentazione della domanda, tuttavia,
le vendite effettuate prima dell’iscrizione, devono essere gestite tramite il sistema OSS a condizione che l’iscrizione sia stata effettuata entro il giorno 10 del mese successivo.
Se l’iscrizione non viene perfezionata nei termini di cui sopra, al fornitore non resterà alternativa se non identificarsi (richiedere la partita Iva) in ciascun Paese di destinazione dei beni ceduti. L’Imposta dovuta in ciascun Paese sarà versata all’Amministrazione finanziaria italiana, che poi provvederà a riversarla al Paese intracomunitario interessato.
I versamenti e le dichiarazioni delle operazioni inerenti, devono essere effettuati entro il
giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento, anche se festivo, senza alcuna possibilità di compensazione.
Pur non essendo dovuta la fatturazione per le operazioni in commento, almeno in questa prima fase non possiamo che raccomandare agli interessati di emetterle.
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