Firenze – Ufficializzata la possibilità di trasferire ai soci il credito d’imposta della società, risultante dall’acquisizione di beni strumentali materiali ed immateriali, il meglio conosciuto “credito d’imposta 4.0”.
Oltre alle società di persone, la trasferibilità interessa anche le imprese familiari se regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’attribuzione ai soci non si configura come cessione del credito d’imposta: dato che i soggetti di cui sopra già ripartiscono ai soci il reddito societario per trasparenza, anche
l’attribuzione del credito può essere effettuata con le identiche modalità.
La ripartizione e la conseguente attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori
nel caso di impresa familiare, deve essere effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Nella dichiarazione dei redditi della società, quadro RU del Modello Redditi, relativo al periodo di imposta in cui è maturato il credito, la società deve indicare l’importo complessivo spettante, l’eventuale importo dalla stessa società già utilizzato e quello rimanente, al netto dell’importo che viene ripartito ai soci o collaboratori
dell’impresa familiare.
I soci o i collaboratori, devono riportare lo stesso importo di credito d’imposta assegnato nella propria dichiarazione dei redditi. Così come disposto per la società, anche i soci o collaboratori possono utilizzare in compensazione la parte di credito d’imposta
attribuito, fin dall’entrata i funzione o dall’interconnessione del bene la cui acquisizione ha dato origine al credito. Attenzione: per ciascun anno la somma di credito
utilizzato in compensazione dalla società e dai soci o collaboratori, non può superare
il limite della quota annuale consentita.
Esempio: società titolare di un credito d’imposta di 6mila euro da ripartire in tre quote annuali, quindi, 2mila euro all’anno; compagine sociale costituita da due soci al 50% ciascuno; il primo anno la società fruisce del credito d’imposta nella misura di 800 euro. L’importo del credito d’imposta che può essere ripartito ai soci nel medesimo anno, non può superare i 1.200 euro complessivi, da attribuire in base alle quote di partecipazione.
Tale regola deve essere osservata per l’intero periodo di fruibilità del
credito d’imposta.
L’Agenzia delle entrate ha anche confermato la possibilità di riportare negli anni successivi al periodo di ripartizione del credito d’imposta e fino ad esaurimento, la quota residuale dello stesso non fruita nell’anno.