FIRENZE – Nuova sentenza della Cassazione sull’esenzione ICI/IMU per fabbricati strumentali rurali: ciò che conta è il dato oggettivo dell’accatastamento.
E’ utile ricordare che i fabbricati rurali a uso strumentale sono esentati dal pagamento dell’IMU.
La “ruralità” è fiscalmente riconosciuta alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole come declinate dall’art. 2135 del codice civile ed in particolare, destinate:
• alla protezione delle piante;
• alla conservazione dei prodotti agricoli;
• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
• all’allevamento e al ricovero degli animali;
• all’agriturismo di cui alla Legge quadro 96/2006;
• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
• alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
• a uso di ufficio dell’azienda agricola;
• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all’art.1, comma 2, D.Lgs. 228/2001;
• all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (art.9,
comma 3-bis, D.L. 557/1993).
Per beneficiare delle disposizioni di vantaggio ai fini IMU, i fabbricati rurali strumentali devono essere catastalmente censiti in categoria D/10, oppure, se censiti con diversa categoria, devono riportare in visura catastale l’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità.
Il censimento quale D/10 è sempre più residuale, per cui è indispensabile che l’annotazione di cui sopra venga espressamente richiesta all’Agenzia del territorio e se ne riscontri l’apposizione in visura