Pnrr, importante intervento per le imprese agrituristiche. Obiettivo: migliorare offerta ricettiva

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Firenze – Il Decreto legge 152/2021, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene disposizioni di sicuro interesse per le imprese agricole ed in particolare per le stesse imprese che hanno anche attività agrituristiche.

La disposizione in commento si affianca ed in taluni casi si sovrappone agli interventi di natura fiscale/finanziaria, Sismabonus ed Ecobonus. Ricordiamo che a differenza del più noto Superbonus 110%, anche gli immobili strumentali agricoli sui quali vengono effettuati specifici interventi edilizi, possono beneficiare delle due importanti detrazioni fiscali appena citate, trasformabili se del caso, in risorse finanziarie tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’intervento disposto dal Decreto legge recentemente emanato, è finalizzato a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva. Si sostanzia in un contributo, sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi sotto elencati, comprese le spese di progettazione, realizzati nel periodo 7 novembre 2021/31 dicembre 2024:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione
antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 9/1989, n. 13 e DPR 24 luglio 1996, n. 503);

c) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, ecc. utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, depositi, magazzini e simili.

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali (strutture previste dall’art. 3, legge 24 ottobre 2000, n. 323);

e) spese sostenute per: digitalizzazione di impianti wi-fi (quale servizio gratuito per i
clienti, di velocità di connessione pari ad almeno 1 megabit/s in download); realizzazione
di siti web ottimizzati per il sistema mobile; realizzazione di programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di integrarsi con siti e portali di promozione pubblici e privati al fine di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra previsto.

In aggiunta al credito d’imposta, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra elencati, realizzati nel medesimo periodo indicato in precedenza, comunque non superiore a € 100mila.

Il contributo a fondo perduto “base”, può arrivare a non più di € 40mila, aumentato
cumulativamente di:

a) fino ad ulteriori € 30mila, se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica, di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori € 20mila, per l’impresa (anche società) che opera nel settore del turismo che ha i requisiti previsti per “l’imprenditoria femminile”, per le cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, per le imprese individuali gestite da giovani. Per giovani si intendono le persone di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori € 10mila per le imprese che hanno la sede operativa in una o più delle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Come già sopra riportato, credito d’imposta e contributo sono cumulabili, comunque
nel limite massimo del costo complessivo degli interventi effettuati, tenuto conto anche del
risparmio di imposta Irpef/Ires ed Irap, dato che l’intervento in commento è esente da qualunque imposizione fiscale.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione senza alcun limite, a decorrere dall’anno
successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed è cedibile anche in parte a
terzi, comprese le banche, con possibilità di successiva cessione.

Verrà erogato in unica soluzione, fatta salva la possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% di quanto spettante, dietro presentazione di una garanzia fidejussoria.
Gli interventi interessano le imprese alberghiere ed agrituristiche, i campeggi, le imprese
del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti
balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. Per le spese non coperte dal
contributo e dal credito d’imposta, l’imprenditore può beneficiare di un finanziamento
a tasso agevolato, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica. Entro il 7 dicembre dovrà essere emanato uno specifico Avviso
contenente le modalità applicative di quanto sopra riportato. Il medesimo Avviso indicherà la data di apertura delle domande.

Attenzione: al momento il decreto prevede l’erogazione del contributo ed il riconoscimento del credito d’imposta seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, una sorta di click day progressivo quindi! Sono interessati anche gli interventi avviati dopo il primo febbraio 2020 ma non ancora conclusi al 7 novembre scorso, a valere per le spese sostenute dalla stessa data. Gli interventi conclusi entro il 7 novembre possono ancora beneficiare del credito d’imposta previsto dal Decreto legge Sostegni, con riduzione
degli anni di intervento da tre a due: 2020 e 2021. Contributo e credito d’imposta non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

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