FIRENZE – Nuova sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle agevolazioni fiscali a favore della ex Piccola Proprietà Contadina (PPC).
Il caso, un po’ bizzarro per la verità, ha interessato uno Iap che ha contestato l’omessa notifica della vendita di un fondo confinante con il proprio. Il proprietario di un fondo rustico posto in vendita, infatti, preventivamente alla stipula della contratto, deve notificare all’eventuale conduttore affittuario coltivatore diretto dello stesso fondo o ai confinanti
coltivatori diretti/Iap, tale intenzione.
Nella comunicazione deve evidenziare il nominativo dell’acquirente, il corrispettivo di vendita concordato ed altre eventuali condizioni. Alla comunicazione, da notificare quale plico senza busta raccomandata postale RR, o per PEC, deve allegare il preliminare, avvertendo il destinatario che l’eventuale esercizio del diritto ad acquistare il fondo posto in vendita, alle medesime condizioni fissate nel preliminare, deve essere esercitato entro 30 giorni. Se il proprietario omette questa notifica, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, il conduttore del fondo o i CD/Iap confinanti possono far valere il diritto di prelazione (riscatto), citando in giudizio l’acquirente e riscattando il fondo.
Nel caso in esame, il confinante al quale l’originario proprietario del fondo rustico non ha notificato quanto sopra, ha chiesto l’intervento del giudice. Quest’ultimo ha accolto le sue ragioni, riconoscendo il diritto di prelazione e disponendone il riscatto. Lo Iap riscattante ha invocato le agevolazioni fiscali ex PPC, beneficiando così dell’applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% e delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa di € 200 ciascuna.
L’originario atto di compravendita è stato stipulato nel 2000; solo nel 2008 lo Iap riscattante ha avuto la possibilità di riscattare il fondo e prima del decorso dei 5 anni di vincolo che la ex PPC impone al fine di mantenere le agevolazioni fiscali, lo stesso Iap ha concesso in affitto agrario parte del fondo in questione.
Lo Iap riscattante era convinto che la decorrenza del vincolo prendesse origine dall’atto di compravendita (2000) e non da quello di riscatto 2008. L’Agenzia delle entrate ha quindi recuperato le agevolazioni fiscali beneficiate. La Corte di Cassazione a cui si è rivolto lo Iap riscattante, quale ultima istanza di giudizio, ha quindi affermato che il termine di 5 anni di conduzione diretta del fondo, decorre dalla data di applicazione dell’agevolazione fiscale, che nel caso in esame prende origine dalla data di riconoscimento del diritto di riscatto e non dall’originario atto di compravendita impugnato.
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