PALERMO – La distanza fra apiari è un tema controverso che spesso crea attriti tra gli apicoltori, nomadisti e non nomadisti.
Non si vuole colpevolizzare alcuni e assolvere altri – sottolinea FAI Sicilia – ma, invece, si vuole fare un discorso di buon senso basato sul comportamento delle api, nel tentativo di sopperire alle manchevolezze normative. Sappiamo che le api per sopravvivere in tempi di carenza di raccolto vanno fino ad alcuni chilometri dall’alveare, anche su questo dato ci sono opinioni molto diverse ma la cosa è irrilevante rispetto alla problematica che si vuole trattare, è giusto però riportare il dato di Karl Von Frisch , premio Nobel nel 1973, che pone il limite a tre chilometri.
Al contrario c’è una generale concordanza sulla distanza dall’alveare entro la quale il lavoro delle api porta ad un accumulo di scorte che si traduce in profitto per l’apicoltore; questa distanza tra l’alveare e la fonte nettarifera è individuata in circa 800 metri, nel senso che oltre questo limite la resa in prodotto diminuisce in proporzione alla maggiore distanza percorsa dalle api.
Per quanto riguarda la normativa non c’è molta chiarezza, la legge nazionale sull’apicoltura n. 313/2004 al comma 4 dell’articolo 7 (risorse nettarifere), stabilisce che “unicamente per finalità produttive e di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispettotra apiari di almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri“; la norma viene spesso intesa da alcuni come: “se due apiari di almeno 50 alveari non possono stare tra loro ad una distanza inferiore ai 200 metri, allora posso piazzare i miei alveari a 201 metri”.
La carente autodisciplina degli apicoltori unita alla scarsa conoscenza del comportamento delle api sono all’origine di contrasti spesso al limite della legalità.
Le Regioni in generale non hanno affrontato il tema della regolamentazione delle distanze tra apiari stanziali o nomadi che siano, le leggi regionali più aggiornate hanno semplicemente riportato la norma dei 200 metri della Legge Nazionale 313/04 (sopra citata), tale e quale.
La Regione Sicilia, tanto per non sbagliare, non si è minimamente espressa – evidenzia la Federaziona apicoltori della Sicilia.
Se mettiamo a confronto, a titolo di esempio, gli effetti della Legge Nazionale ed il Regolamento Regionale n. 18/1995 della Regione Emilia Romagna che così recita all’articolo 5:
” le distanze minime, da calcolarsi dal centro dei singoli apiari, sono sia per nomadi che per stanziali pari a metri :
1) 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;
2) 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari;
3) 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari;
4) 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e più alveari “
e le trasformiamo in grafico otteniamo :
Fig 1) effetti dell’applicazione irriverente della legge 313/04
Fig 2) effetti dell’applicazione del Regolamento Regionale n. 18/1995, esempio apiari 3 e 4
Come si vede, nel primo caso (Fig 1) gli alveari degli apiari posti a distanza tra loro di 200 metri condividono quasi interamente il pascolo (zona gialla), nel secondo caso (Fig 2) i due apiari, posti alla distanza tra loro di 750 metri, condividono soltanto il 24 % del pascolo, un risultato abbastanza accettabile nel caso di fioriture estese come ad esempio quello della sulla.
Bisogna accettare l’idea che “Stare distanti conviene a tutti”: infatti c’è un’ulteriore dato da prendere in considerazione ed è quello del consumo interno degli alveari. E’ dimostrato che, il 90% del raccolto viene consumato dall’alveare stesso per le sue esigenze, in conseguenza sovraccaricando il sito di alveari aumentano i consumi e si riduce la quota per l’apicoltore.
Allora, stabilire che gli apiari nomadi o stanziali stiano tra loro ad esempio ad una distanza di almeno 1000 metri non può essere considerato un pretesto è semplicemente conveniente per tutti.
L’avevano già capito nel 1927, infatti il Regio Decreto n. 614/1927 stabiliva ” …. per quanto riguarda gli apiari nomadi di oltre 50 alveari, che questi possono collocarsi rispetto apiari fissi superiori a 50 alveari ad una distanza che non può essere stabilita come minore ai due chilometri “
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