FIRENZE – Ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli, aree edificabili e partecipazioni in società non quotate, con aumento dell’aliquota d’imposta sostitutiva.
La disposizione è contenuta nel “Decreto Energia” recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. Chi è in procinto od ha in programma di cedere uno dei predetti beni, potenzialmente producibili di plusvalenze tassabili, non dovrà farsi sfuggire questa occasione.
I beni devono essere in possesso del contribuente al 1° gennaio 2022. Possono beneficiarne:
a) le persone fisiche, in relazione ad operazioni che non rientrano nell’esercizio di attività commerciali;
b) le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate;
c) i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia;
d) gli enti non commerciali.
L’imposta sostitutiva dovuta è pari al 14% del valore rideterminato (nell’ultima versione era l’11%) e può essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è 8055 per le partecipazioni, 8056 per i terreni.
La prima o l’unica rata deve essere versata entro il 15 giugno di quest’anno; per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Entro la predetta data deve
essere redatta, giurate e depositata, la perizia di stima.
Per i terreni, la perizia deve essere redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, periti iscritti alla CCIAA. Il costo sostenuto per la perizia può essere sommato al valore iniziale del bene rivalutato, al fine di determinare l’importo dell’eventuale futura plusvalenza, così da ridurre l’impatto del prelievo fiscale.
Ricordiamo al lettore che in caso di cessione di terreni agricoli, la plusvalenza tassabile si crea solo se vengono ceduti prima del trascorso del periodo minimo di cinque anni. Il termine di possesso minimo non rileva in caso di cessione di terreni ricevuti per successione ereditaria. Se i terreni sono ricevuti in donazione, per il calcolo degli anni trascorsi si deve fare riferimento alla data di acquisto originaria del donante.
La cessione di terreni edificabili invece, genera sempre plusvalenza. Possono essere rivalutati i beni già oggetto di rivalutazione negli anni precedenti, scomputando dall’imposta sostitutiva ora dovuta, quella versata nella stessa occasione, in alternativa alla richiesta di rimborso.
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