FIRENZE – Il Decreto legge contenente, tra l’altro, gli interventi urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Contiene numerose disposizioni di interesse anche per le imprese agricole, tra le quali
spicca il credito d’imposta del 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio. Ma andiamo con ordine.
Riduzione delle accise sui carburanti utilizzati per autotrazione. Interessa tutti i cittadini
(anche gli speculatori), sia per uso privato che lavorativo. Per trenta giorni a partire dal 22 marzo, il prezzo dei carburanti alla pompa viene ridotto di 25 centesimi di euro al litro. Buoni benzina. Per tutto il 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o dei similari
titoli erogati gratuitamente dalle imprese private ai dipendenti per l’acquisto di carburanti, non concorre alla formazione del reddito nel limite di € 200 per ciascun dipendente.
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica. Interessa le imprese che hanno contatori di potenza disponibile di almeno 16,5 kW. Il credito d’imposta è pari al 12% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022. L’impresa interessata deve dimostrare, tramite le fatture di acquisto che nel primo trimestre 2022 ha subito un incremento del costo medio per kWh superiore al 30%, del prezzo medio sostenuto
nel medesimo periodo del 2019.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Non rileva ai fini reddituali ed Irap. È cumulabile con altre eventuali agevolazioni inerenti agli stessi costi, ma in ogni caso, nel limite del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile solo per intero ad altri soggetti senza possibilità di ulteriore cessione. Se ceduto ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari, il credito d’imposta può essere ulteriormente ceduto da questi ultimi per altre due volte.
Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale. Interessa le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, già destinatarie di uno specifico decreto. A parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, viene riconosciuto un credito d’imposta
pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Condizione per beneficiare del credito d’imposta in commento, è che il prezzo di riferimento medio del gas naturale riferito al primo trimestre 2022 (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Non rileva ai fini reddituali ed Irap. È cumulabile con altre eventuali agevolazioni inerenti agli stessi costi, in ogni caso nel limite del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile solo per intero ad altri soggetti senza possibilità di ulteriore cessione. Se ceduto ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari, il credito d’imposta può essere ulteriormente ceduto da questi ultimi per altre due volte.
Credito d’imposta per le imprese ad elevato consumo di energia e di gas. Passa dal 20 al
25% il credito d’imposta per i consumi di energia e dal 15 al 20% per il gas, per le imprese già destinatarie dei contributi straordinari disposti dal decreto Energia. È cumulabile con altre eventuali agevolazioni inerenti agli stessi costi, in ogni caso nel limite del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile solo per intero ad altri soggetti senza possibilità di ulteriore cessione. Se ceduto ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari, il credito d’imposta può essere ulteriormente ceduto da questi ultimi per altre due volte.
Agricoltura e pesca. Credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio o benzina impiegati per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio della propria attività. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante nel primo trimestre del 2022, da comprovare con le fatture d’acquisto.
È utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Non rileva ai fini reddituali ed Irap. È cumulabile con altre eventuali agevolazioni inerenti agli stessi costi, in ogni caso nel limite del costo sostenuto. Il credito d’imposta è cedibile solo per intero ad altri soggetti senza possibilità di ulteriore cessione. Se ceduto ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari, il credito d’imposta può essere ulteriormente ceduto da questi
ultimi per altre due volte.
Imu e turismo. Le imprese turistico ricettive, comprese quelle agrituristiche, sono destinatarie di un credito d’imposta pari al 50% dell’ammontare della seconda rata Imu 2021. Gli immobili devono essere censiti in categoria catastale D/2 (ma i fabbricati per le imprese agrituristiche sono in categoria A o D/10!) e negli stessi deve essere esercitata l’attività ricettiva. I beneficiari devono essere contestualmente proprietari e conduttori e poter attestare una diminuzione di fatturato e corrispettivi del secondo trimestre 2021, almeno pari al 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Non rileva ai fini reddituali ed Irap.
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