FIRENZE – Intervento dei giudici della Corte di Cassazione in merito al requisito fondamentale di Cd o IAP, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali ex Piccola Proprietà Contadina.
L’applicazione della disciplina fiscale di favore prevista dalla ex PPC, deve essere espressamente e contestualmente richiesta in occasione della stipula dell’atto di compravendita del fondo rustico.
I requisiti soggettivi di coltivatore diretto i IAP devono quindi essere già rispettati in quel momento.
Un caso particolare riguarda lo IAP provvisorio, ovvero l’imprenditore professionale che aspira a divenire tale nell’arco temporale di 24 mesi dall’iscrizione. Lo IAP provvisorio
deve quindi presentare un’istanza alla Regione competente ed iscriversi con riserva all’Inps.
In caso di motivato controllo dell’Agenzia delle entrate e successivo appello ai giudici, questi possono benissimo disconoscere la qualifica riconosciuta, provvisoriamente o definitivamente, dagli organi preposti (Regione e/o Inps) e revocare le agevolazioni fiscali concesse.
La mancata gestione diretta ed abituale del coltivatore diretto ad esempio, potrà essere rilevata dai giudici e con essa saranno revocate le agevolazioni concesse, nel limite prescrittivo di cinque anni. L’agevolazione fiscale ex PPC, risulta molto ambita dagli imprenditori agricoli.
Lo scopo è quello di detassare in modo rilevante, le imposte indirette, registro, ipotecaria e catastale, che gravano sull’acquisto dei fondi rustici, effettuato da Coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, devono essere rispettati dei requisiti oggettivi e soggettivi:
• l’acquisto deve avere ad oggetto fondi rustici (terreni agricoli e fabbricati pertinenziali);
• l’acquisto deve avvenire mediante un atto traslativo a titolo oneroso (compravendita);
• l’acquisto deve essere effettuato da parte: a) di un Coltivatore diretto o di un Imprenditore Agricolo Professionale, iscritto all’Inps; b) di una società agricola in possesso della qualifica di IAP; c) del coniuge o di parenti in linea retta del coltivatore; d) di un coadiuvante del Coltivatore diretto, iscritto all’Inps.
• l’acquirente deve condurre direttamente i terreni acquistati almeno per 5
anni dall’acquisto;
• l’acquirente non deve cedere ancorché in conduzione a terzi, i terreni acquistati per almeno 5 anni dall’acquisto.
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