Rivalutazione terreni e partecipazioni. Proroga al 15 novembre 2022

FIRENZE – La conversione in legge del Decreto Energia, porta la proroga dal 15 giugno al 15 novembre del termine del versamento, se in unica soluzione o della prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022.

Entro lo stesso termine (prorogato), la redazione della perizia di stima asseverata. La rivalutazione consente di “attualizzare” il valore di: terreni edificabili e agricoli, posseduti in proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni (qualificate e non) non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Sono interessati: persone fisiche non esercenti attività d’impresa; società semplici, società e associazioni ad esse equiparate (art. 5, TUIR); enti non commerciali (limitatamente alle
attività non inerenti all’attività d’impresa); soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta, che passa dall’11 al 14%. In occasione di future cessioni, i soggetti che effettuano la rivalutazione potranno beneficiare di una minore imposizione fiscale delle eventuali plusvalenze. La perizia di stima deve essere effettuata da un professionista abilitato, che dovrà poi provvedere ad asseverarla tramite
giuramento da effettuarsi presso la Cancelleria del Tribunale, gli Uffici dei Giudici di pace o un notaio.

I professionisti abilitati alla redazione della perizia di aree edificabili e terreni agricoli sono, gli iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché ai periti iscritti alle CCIAA ai sensi dell’art. 32, R.D. n. 2011/1934.

La rivalutazione delle partecipazioni può essere effettuata dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e degli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti. La perizia giurata deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente presentata su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

Alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi del 3%. Le scadenze della rate sono il 15 novembre 2022, il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, indicando quale anno di riferimento il 2022 ed utilizzando il codice tributo 8056 per la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni, il codice tributo 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni. La rivalutazione si
perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o con il versamento della prima rata.

L’omesso versamento delle rate successive alla prima non fa inficia la rivalutazione, ma gli importi tardivamente versati o omessi, se non regolarizzati, saranno iscritti a ruolo. I dati
inerenti alla rivalutazione dovranno poi essere inseriti in dichiarazione dei redditi nel quadro RM per aree edificabili e terreni, RT per le quote di partecipazione.

Se l’interessato ha già fruito della rivalutazione dei beni negli anni passati, può detrarre
dall’imposta sostitutiva oggi dovuta, quanto versato in precedenza. In alternativa, nel termine prescrizionale di 48 mesi, potrà chiedere il rimborso di quanto precedentemente versato.

In quest’ultima ipotesi però, l’importo chiesto a rimborso non può essere superiore a quanto dovuto a titolo d’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione: l’eventuale eccedenza non è rimborsabile, quindi è definitivamente persa.

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