ROMA – Con una dotazione di 194,41 milioni, l’articolo 7 del Decreto legge 115/2022 (Aiuti bis) estende al terzo trimestre 2022 il credito d’imposta del 20% per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati nell’esercizio delle attività agricole e della pesca. Un agricoltore o un contoterzista che decide di beneficiare della misura rischia qualcosa se non ha tutte le carte in regola?
“Per crediti d’imposta indebitamente richiesti inferiori a 50 mila euro, la sanzione alla quale si va incontro varia dal 100% al 200% dell’incentivo indebitamente ottenuto; ad essa va aggiunta la restituzione della cifra scontata sulle imposte. In pratica la sanzione costa non meno del doppio di quanto si sperava di ottenere dallo Stato. Se il credito d’imposta non dovuto supera invece le 50 mila euro, si parla di illecito penale con conseguenze molto pesanti per azienda e imprenditore che lo utilizza per l’acquisto di gasolio”, illustra il direttore di Uncai Fabrizio Canesi.
“Basta fare due conti per capire come il silenzio della politica alle martellanti richieste di chiarimento sia poco rispettoso. Un imprenditore agromeccanico può arrivare ad acquistare in un anno gasolio verde agricolo per 800 mila euro. Un contoterzista di medie dimensioni spende non meno di 500 mila euro. Possibile che non si ritengano meritevoli di chiarimento?”, chiede il presidente di Uncai Aproniano Tassinari. “Raccogliamo le perplessità e i dubbi di associazioni agromeccaniche di tutta Italia, anche tra quelle non aderenti a Uncai. Ma soprattutto raccogliamo tanta amarezza”.
Dopo cinque mesi ancora non si sa se le imprese agromeccaniche possono fruire del credito d’imposta. Ma questo non è il solo punto oscuro. Tra le criticità della misura, c’è anche una dimenticanza, se tale è, ossia la sua estensione al terzo trimestre del 2022 saltando a piè pari il secondo. Ricordiamo, infatti, che l’articolo 18 del Dl21/2022 aveva istituito il credito d’imposta per il primo trimestre del 2022, mentre il successivo Dl 50/2022 (art.3) lo aveva esteso al secondo trimestre solo per gli acquisti a favore delle imprese della pesca. “Aprile, maggio e giugno sono mesi caratterizzati da pesanti lavorazioni in campo, escluderli dal provvedimento non ha un razionale”, commenta ancora il direttore Canesi che aggiunge come ci sia anche una criticità di natura fiscale: “Così come è scritto l’incentivo concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed è da utilizzare in compensazione entro la fine del 2022. Inoltre prevede la non concorrenza del contributo alla formazione del reddito d’impresa. “Ciò fa ritenere che i titolari di reddito agrario non possano beneficiarne”.
Resta, infine, da chiarire se l’aiuto compete sul solo costo del carburante agricolo ad accisa agevolata ovvero anche dei carburanti non agevolati. “Un nodo che si può ancora sciogliere in favore dei soli carburanti agevolati e agli aventi diritto, al fine di armonizzare il credito d’imposta con le regole vigenti sui carburanti usato in agricoltura (D.M. 14-12-2001 n. 454)”, conclude il presidente Tassinari.