BARI – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, sono stati pubblicati i decreti legislativi di recepimento delle direttive (UE) 2019/1152 e 2019/1158, rispettivamente riguardanti la garanzia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili all’interno dell’Unione Europea e l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
In particolare, il D.Lgs. 7 giugno 2022, n. 104, disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro ed entra in vigore il 13 agosto 2022. La tutela in esso prevista trova applicazione in relazione ai seguenti rapporti di lavoro: contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; contratto di lavoro somministrato; contratto di lavoro intermittente; rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente (articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015); contratto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409, n. 3, c.p.c.); contratto di prestazione occasionale.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni prescritte per i contratti in essere (ma solo su richiesta del lavoratore e non automaticamente) mentre dal 13 agosto 2022 è obbligatorio fornire tali informazioni per tutti i nuovi contratti. Con l’attuazione delle direttive europee si inseriscono nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della formulazione del contratto di lavoro.
Il legislatore europeo identifica quindi precise determinazioni contrattuali per le quali, in caso di mancato rispetto, saranno irrogate sanzioni. I nuovi contratti di lavoro dovranno contenere una serie di informazioni, quali ad esempio tutti gli elementi retributivi, i congedi a cui può aver diritto il lavoratore, ferie.
L’apparato sanzionatorio (articolo 19, comma 2, Riforma Biagi), viene riscritto, prevedendo multe fino a 1.500 euro a lavoratore, anche nel caso in cui l’azienda, entro 60 giorni dalla richiesta, non fornisca le informazioni previste dal nuovo decreto di recezione.
Per qualsiasi informazione ulteriore e per assistenza, è possibile rivolgersi alle sedi CIA Puglia (
fonte), i contatti sono consultabili al link che segue:
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