FIRENZE – Le prestazioni di lavoro tra parenti e affini si presumono con base volontaria, a titolo gratuito ed occasionale, fatta salva la riscontrata esistenza di un vincolo di subordinazione datore di lavoro-dipendente.
Nell’ambito agricolo (ma non solo), l’apporto di lavoro da parte dei suddetti parenti ed affini è molto frequente. Sia il Ministero del Lavoro che l’Ispettorato del Lavoro hanno allineato le modalità di approccio in caso di controllo delle suddette situazioni: solo in caso si riscontrino i requisiti di abitualità e prevalenza, verrà disposto l’obbligo di iscrizione all’Inps.
I rapporti si dovranno considerare sempre occasionali quando:
• La prestazione lavorativa viene resa da un familiare/affine pensionato, riconoscendo la stessa prestazione a titolo morale ed affettivo, oltre che caratterizzato da un limitato e occasionale impegno lavorativo.
• La prestazione lavorativa viene resa da un familiare titolare di altro lavoro a tempo pieno presso altro datore.
• La prestazione lavorativa viene resa da un familiare per non oltre 90 giorni nell’anno, oppure 720 ore all’anno.
Seppure l’onere della prova spetti al personale ispettivo, è importante che sia il titolare dell’impresa che i familiari ed affini, “ponderino bene” le dichiarazioni rilasciate, visto questi ultimi potrebbero essere iscritti d’ufficio quali coadiuvanti familiari del coltivatore diretto. Gli stessi soggetti, contrariamente a quanto si pensa e viene talvolta contestato dall’Inps, potrebbero essere assunti quali dipendenti.
La Cassazione ha recentemente di nuovo ribadito gli elementi che consentono di distinguere il rapporto di lavoro subordinato del familiare, rispetto alla figura del
collaboratore e/o del coadiuvante:
• la prestazione deve essere remunerata;
• il compenso erogato con cadenza mensile;
• la presenza costante presso il luogo di lavoro;
• l’osservanza di un orario di lavoro più o meno coincidente con quello dell’attività esercitata;
• la predeterminata e costante prestazione del familiare.
La condizione di familiare o affine che interviene con relativa puntualità, ma rigorosamente nei limiti suddetti, a supportare l’attività del titolare dell’impresa, deve essere dichiarata in fase di prima iscrizione da parte dell’imprenditore, il quale deve indicare la presenza: del coniuge; di parenti ed affini entro il sesto
grado. Il modello di iscrizione richiede l’indicazione del codice fiscale del familiare/affine.
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