FIRENZE – Nuovi fondi per attenuare la crisi delle imprese conseguente ai rincari dei costi dell’energia, del gas e del carburante.
Confermato anche per ottobre e novembre, il credito d’imposta per le imprese “energivore” e per le altre imprese, comprese quelle esercenti attività agricole.
Per queste ultime, si amplia il panorama delle interessate: devono disporre di un contatore di potenza minima pari a 4,5 kW, al posto del precedente di 16,kW.
Aumenta dal 25% al 40% l’ammontare del credito d’imposta per le imprese “energivore” e dal 15% al 30% per le altre.
La condizione per beneficiare del credito rimane la stessa dei precedenti provvedimenti: nel terzo trimestre 2022 il costo medio dell’energia per kWh sostenuto dall’impresa, deve essere superiore ad almeno il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, determinato tenendo conto della spesa della componente di costo per l’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Novità anche per il credito d’imposta per i costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale, utilizzato dalla imprese che lo utilizzano per usi diversi da quelli termoelettrici. Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal GME, deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
L’ammontare del credito d’imposta si determina sul costo della componente energetica
acquistata ed utilizza nei mesi di ottobre e novembre 2022 e passa dal 25 al 40%, indipendentemente se l’impresa è classificabile o meno tra le imprese “gasivore”.
Su richiesta dell’impresa interessata ed a condizione che dal 2019 ad oggi il fornitore di energia elettrica e del gas sia sempre lo stesso, l’ammontare del credito spettante deve essere comunicato entro il 29 gennaio 2023 dallo stesso fornitore. Confermato con rilevanti novità, il credito d’imposta per i carburanti utilizzati dalle imprese esercenti attività della pesca ed attività agricole.
L’ammontare del credito per le spese sostenute nel quarto trimestre rimane al 20%.
Rientrano anche le imprese esercenti attività agricole conto terzi (imprese agromeccaniche con codice Ateco 01.61). La destinazione di uso del carburante che da diritto al credito, oltre alla trazione dei mezzi, può interessare anche il riscaldamento delle serre e degli allevamenti. I suddetti crediti devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31marzo 2023. Possono essere
ceduti ma solo per l’intero importo ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Gli acquirenti dovranno comunque rispettare il limite di utilizzo prefissato per i cedenti, ovvero il 31 marzo 2023.
Attenzione: entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta il cui termine di
utilizzo è fissato al 31 marzo 2023, pena decadenza del diritto al credito non ancora utilizzato, dovranno presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate. L’appena citata comunicazione sarà oggetto di un successivo
provvedimento da parte della medesima Agenzia.
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