BRUXELLES – Il Tribunale UE annulla parzialmente la decisione della Commissione europea che esclude dal finanziamento dell’UE alcune spese effettuate dall’Italia nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha adottato una decisione d’esecuzione con la quale ha escluso dal finanziamento dell’Unione alcune spese effettuate dall’Italia nell’ambito del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In particolare, sulla base dei risultati di due serie di indagini di audit volte al controllo di conformità delle spese messe a carico di questi due fondi, la Commissione ha disposto le seguenti rettifiche finanziarie: a) una rettifica forfettaria di euro 67 368 272,99 riferita agli aiuti per superficie erogati nell’anno di domanda 2017 per l’esercizio finanziario 2018; b) una rettifica forfettaria di euro 72 032 377,96 per ritardi in pagamenti dovuti per l’anno 2015 ed effettuati durante l’esercizio finanziario 2017.
L’Italia ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui ha disposto le rettifiche finanziarie summenzionate. Con la sentenza odierna, il Tribunale accoglie il ricorso dell’Italia in ordine alla rettifica finanziaria di euro 67 368 272,99, dianzi indicata sub a), e rigetta invece la restante parte del ricorso riguardo alla rettifica finanziaria, di euro 72 032 377,96 dianzi indicata sub b).
Quanto alla rettifica finanziaria sub a), il Tribunale ha dato atto che l’Italia ha individuato correttamente la categoria di “prato permanente”, cui si riferiscono i finanziamenti, includendovi a giusto titolo le superfici pascolabili, che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, in quanto il diritto dell’Unione lo consente.
Quanto alla rettifica finanziaria sub b), il Tribunale ha ritenuto che la decisione della Commissione sia corretta. La Commissione aveva sì accordato allo Stato italiano una procedura di deroga, ma detta procedura non comportava la proroga del termine per i pagamenti da parte degli organismi pagatori, che devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo ai sensi dell’art. 75 del Regolamento n. 1306/2013. Il Tribunale ha perciò ritenuto la tardività dei pagamenti dovuti per l’anno 2015, in quanto effettuati nel 2017, e ha giudicato corretta la loro esclusione dal finanziamento.