FIRENZE – Da qualche anno ormai, con la riforma Fornero, è stato introdotto uno sgravio contributivo sia per le assunzioni a tempo indeterminato ed anche per la trasformazione dei contratti in contratti a tempo indeterminato.
L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro, sia imprese e sia professionisti, incluse le cooperative di lavoro. Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni riguardanti i seguenti soggetti: a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; c) donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Grazie ad un regolamento della Commissione Europea possono beneficiare dell’incentivo all’occupazione anche le donne di ogni età con professione o di un settore economico
caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il decreto appena pubblicato dal governo
rende operativa quest’ultima ipotesi, per la quale ogni anno occorre individuare settori e professioni caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere.
Lo sgravio consiste nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per la durata prestabilita di:
a) 18 mesi in caso di
assunzione a tempo indeterminato;
b) 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe);
c) 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione effettuata a termine.
Per le sole assunzioni intercorse tra il 1° gennaio2021 ed il 31 dicembre 2022, tuttavia, lo sgravio è stato irrobustito al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 6.000 euro annui.
Link (fonte) Dimensione Agricoltura
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