FIRENZE – L’imposta sostitutiva da versare per beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti da soggetti non imprenditori, passa dal 14 al 16%.
Dopo oltre dieci anni dall’istituzione della disposizione, oggetto di proroghe, interruzione e di nuovo proroghe, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è andata via via aumentando, fino, appunto, a quella definita per il 2023 al 16%.
Altra novità sul termine entro il quale gli interessati dovranno provvedere a richiedere ed a depositare la redazione della perizia giurata di stima ed al pagamento in unica soluzione o della prima di tre rate annuali di parti importo dell’imposta sostitutiva, che passa dal 30 giugno al 15 novembre 2023.
La rivalutazione è molto utile per quei contribuenti che hanno in proposito di cedere partecipazioni, terreni agricoli e/o aree edificabili, che devono essere posseduti al primo gennaio 2023. La cessione degli stessi beni infatti, se gestita con oculatezza questa fase, consentirà di non dover sopportare alcuna imposta per l’eventuale plusvalenza realizzata.
Entro la predetta data del 15 novembre 2023, l’interessato dovrà commissionare ad un dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc. la perizia di stima del bene oggetto del cd “affrancamento”.
Perizia che dovrà essere asseverata dal professionista. Entro lo stesso termine, il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva per l’intero importo dovuto applicando
l’aliquota del 16%, ovvero la prima di tre rate.
E successive alla prima dovranno essere versate nei due anni successivi sempre
entro la data del 15 novembre.
L’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ha reso certamente meno conveniente l’affrancamento rispetto al passato, ma vale la pena prenderla comunque in considerazione e preventivamente all’eventuale cessione dei beni.
Link (fonte) Dimensione Agricoltura
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