ROMA – La legge Finanziaria per il 2023 sembra voler prevedere, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale in agricoltura determinata da esigenze di natura occasionale, tuttavia, la stessa legge, in alcuni commi precedenti ha soppresso tutte le norme che parlavano della applicabilità della c.d. “normativa PrestO”, proprio nella parte in cui erano riferite al lavoro occasionale agricolo.
Al momento attuale, senza le necessarie circolari applicative, ben poche appaiono le differenze rispetto alla precedente previsione. Di rilievo senza dubbio la durata massima prevista che sarà di 45 giorni lavorativi in un arco contrattuale non superiore a 12 mesi .
Rispetto alle categorie di lavoratori potenzialmente interessati, che si riepilogano di seguito, solo l’ultima rappresenta una vera novità.
Si avranno pertanto disoccupati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro, percettori di Naspi o di Dis-coll, titolari di reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani “under 25” iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari; detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
È confermata, e per certi versi estesa, la limitazione, valevole per tutte le categorie richiamate ad eccezione dei pensionati, che prevede che tali soggetti non debbono aver avuto, nei 3 anni antecedenti, un ordinario rapporto di lavoro in agricoltura (Oti/Otd). Viene, infatti, imposto al datore di lavoro l’obbligo di acquisire un’autocertificazione in tal senso (possibilmente, ex DPR n. 445/2000) dai singoli lavoratori riguardante la propria condizione soggettiva.
Dal punto di vista amministrativo, per utilizzare il lavoratore con tale tipologia contrattuale, il datore di lavoro dovrà comunque sempre effettuare, in via preventiva, la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego così come avviene per quelle relative a tutti i rapporti di lavoro subordinato. I 45 giorni, intesi come durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di effettivo lavoro all’interno di un contratto che può avere una durata massima di 12 mesi.
Si tratta, quindi, di un contratto aperto (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 dicembre, all’interno del quale vanno indicate le giornate presunte di lavoro sostanzialmente correlate ad attività stagionali agricole).
Sul punto, è atteso un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativo anche alla necessità di comunicare le eventuali giornate di lavoro che possono essere, senz’altro, diverse da quelle presunte (si pensi, ad esempio, alla problematica correlata ad eventi meteorologici).
È sancito normativamente l’obbligo dei datori di lavoro del settore agricolo di applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pena l’impossibilità di stipulare questa nuova tipologia di contratto.
Questi contratti collettivi nazionali e provinciali, sottoscritti dalle organizzazioni agricole “leaders” a livello nazionale, e le relative tariffe sindacali devono essere presi come base di riferimento per quanto riguarda il compenso che ovviamente dovrà essere erogato nella modalità “tracciata”. Il compenso può essere erogato anche in via anticipata su base settimanale, quindicinale o mensile.
Le somme sono esenti da Irpef o da qualsiasi altra imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato entro il limite delle 45 giornate prestate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e sono cumulabili con il trattamento pensionistico.
La contribuzione versata dalle parti è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle di disoccupazione anche agricola, e per i cittadini extra comunitari è computabile ai fini reddituali per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.
I lavoratori occasionali agricoli vanno riportati sul Libro Unico del Lavoro (Lul) anche in un’unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro e questo costituisce certamente un appesantimento rispetto alla precedente previsione normativa così come la necessità della consegna della c.d. “informativa” introdotta dal “Decreto Trasparenza“ che si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori attraverso la mera consegna di copia della comunicazione di assunzione inviata, in via preventiva, al sistema telematico del centro per l’impiego competente.
Rispetto alle questioni contributive e strettamente operative si attendono indicazioni amministrative da parte dell’Istituto.
Altro enorme problema è rappresentato dalle possibili conseguenze in caso di mancato rispetto dei limiti previsti; ci si riferisce alle categorie previste, al limite dei 45 gg di effettivo lavoro, al mancato invio della comunicazione preventiva. Oltre alla “banale” sanzione amministrativa pecuniari, non diffidabile, pari ad una somma compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata di violazione, la legge prevede che il rapporto si trasforma ex lege a tempo indeterminato.
Da ultimo, ma non meno importante, è doveroso ricordare che queste tipologie di lavoratori sono totalmente equiparati ai lavoratori subordinati ai sensi e per gli effetti della norma sulla sicurezza sul lavoro.
Personalmente, ritengo che questa nuova tipologia di rapporto di lavoro non possa rappresentare la soluzione ai problemi evidenziati dal settore agricolo che da anni auspica una semplificazione vera degli adempimenti e che si scontra sempre di più con un’evidente ed allarmante carenza di manodopera.