LUSSEMBURGO – Il Thiamethoxam e il clothianidin sono insetticidi neonicotinoidi utilizzati in agricoltura per il trattamento delle sementi, inizialmente autorizzato nell’Unione.
Tuttavia – come riporta la sentenza della Difesa fitosanitaria dell’Unione Europa (causa C-162/21 – Pesticide Action Network Europe e altri) – , a causa dei rischi acuti e alti cronici subiti dalle api da semi trattati con prodotti fitosanitari contenenti questi neonicotinoidi e tenendo conto dell’elevato livello di tutela della salute animali ricercati nell’UE, nel 2018 la Commissione ha adottato nuovi regolamenti imponendo restrizioni molto severe sull’uso di queste sostanze attive.
Due regolamenti hanno quindi vietato l’immissione in commercio e l’utilizzo, dalla fine del 2018, delle sementi trattate utilizzando questi neonicotinoidi, fatta eccezione per la coltivazione in serre permanenti, per tutto il ciclo di vita della cultura così ottenuta. Tuttavia, nell’autunno del 2018, invocando il regime derogatorio e temporaneo registrato all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 2, lo Stato belga ha rilasciato sei autorizzazioni all’uso di fitofarmaci a base di clothianidin e thiamethoxam per il trattamento delle sementi di talune colture, comprese le barbabietole da zucchero, nonché per l’immissione sul mercato di tali sementi e loro semina all’aperto.
Due associazioni che lottano contro i pesticidi e promuovono la biodiversità e un apicoltore hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato belga contro queste autorizzazioni, che sarebbero concesse in modo abusivo, diversi anni consecutivi e senza una giustificazione sufficiente, cosa che lo Stato belga contesta. Questi ricorrenti affermano che questi neonicotinoidi sono sempre più utilizzati attraverso la tecnica del seed coating, nel senso che, invece di essere spruzzati sulla coltura, vengono preventivamente applicati ai semi prima semina, indipendentemente dalla comprovata presenza o meno degli insetti che questi prodotti sono destinati ad eliminare.
Il Consiglio di Stato belga si rivolge alla Corte per stabilire se sia possibile, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1 del regolamento n. 1107/2009, per derogare al divieto di immissione sul mercato e di uso in esterno delle sementi trattate con tali prodotti, espressamente previsto dal regolamento di attuazione, autorizzando:
- l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive al fine di trattamento delle sementi
- l’immissione sul mercato e l’utilizzo di sementi trattate con tali prodotti.
La Corte rileva che questa disposizione consente agli Stati membri, in circostanze eccezionali, di autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari che contengono sostanze che non lo sono coperti da un regolamento di approvazione (tutti i principi attivi sono valutati e devono soddisfare determinate condizioni prima di essere autorizzato e immesso sul mercato per un determinato tipo di prodotto). Tuttavia, questa stessa disposizione non consente loro di derogare alla normativa dell’Unione espressamente volta a vietare l’immissione in commercio mercato e l’uso di sementi trattate con tali prodotti.
Questa interpretazione è radicata nella formulazione stessa dell’articolo 53 del regolamento n. 1107/2009 nonché che l’obiettivo del presente regolamento, che mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale così come l’ambiente, e che si basa sul principio di precauzione, che è uno dei fondamenti di politica di protezione ad alto livello perseguita dall’Unione in materia di ambiente.
La Corte ricorda che, come previsto dall’articolo 49 del regolamento n. 1107/2009, quando le sementi trattate con prodotti fitosanitari autorizzati a tale uso in uno Stato membro, possono presentare un grave rischio per la salute umana o animale o per l’ambiente e quando tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, vengono prese immediatamente misure volte a limitare o vietare l’uso e la vendita queste sementi trattate. È su questa base che ha adottato i regolamenti di attuazione che vietano l’immissione sul mercato e l’uso all’aperto di sementi in causa.
La Corte sottolinea inoltre l’obbligo di tutti gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere la lotta ai nemici delle colture a basso apporto di fitofarmaci, favorendo quando possibile metodi non chimici. Tale obbligo implica che gli utenti professionisti dei pesticidi fanno riferimento alle pratiche e ai prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra quelli disponibili per porre rimedio allo stesso problema dei nemici di culture.
La Corte rileva inoltre che il legislatore dell’Unione ha infatti ritenuto, nell’ambito della deroga prevista dall’art. 53 (1) del Regolamento 1107/2009, la possibilità che gli Stati Membri, in circostanze eccezionale, vale a dire quando un pericolo o una minaccia compromette la produzione vegetale o gli ecosistemi non possono essere controllati con altri mezzi ragionevoli, possono consentire prodotti prodotti fitosanitari che non soddisfano le condizioni previste dal regolamento in questione. Tuttavia, nel caso di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze espressamente vietate, ritiene che, con tale disposizione, il legislatore non abbia inteso permettere gli Stati membri di derogare a tale espresso divieto.
Nota bene – Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia nella quale sono adito, per interrogare la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la controversia conformemente alla decisione della Corte. Questa decisione vincola, allo stesso modo, le altre giurisdizioni nazionali che sarebbero investite di un problema simile.