ROMA – Il 23 gennaio gli uffici del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste hanno diramato una nota esplicativa che risolve le problematiche relativamente a due aspetti della applicazione dell’obbligo di avvicendamento biennale nell’ambito della condizionalità della PAC (Bcaa7). Una questione questa che aveva mosso diverse perplessità da parte delle associazioni di categoria, ora chiarita con la nota del Masaf.
Ecco il testo della circolare ministeriale.
Si ritiene opportuno dettare alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla BCAA 7 “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse” e, in particolare, sul comportamento che soddisfa l’obbligo di rotazione definito da tale norma di gestione. Sul punto il Ministero ha avuto già modo di esprimersi sia nel corso della pertinente attività di informazione svolta nei primi mesi del 2023, sia attraverso la pubblicazione sul sito della Rete Rurale Nazionale di risposte alle domande più frequenti circa l’obbligo di avvicendamento per i seminativi, stabilito al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Va, dunque, preliminarmente e definitivamente evidenziato che l’obbligatorietà della regola di rotazione BCAA 7 decorre dall’anno di domanda 2024, in ragione della deroga alla sua applicazione per l’anno 2023, accordata dalla Commissione europea, a causa della nota situazione di crisi determinata dal conflitto in corso in Ucraina e alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento dei cereali. Il 2024, quindi, deve essere considerato l’anno zero del comportamento dell’agricoltore il cui adempimento alla regola sarà misurato solo nel 2025 con il controllo della coltura praticata nell’anno 2025 rispetto al 2024. Pertanto, e a titolo di esempio, l’agricoltore che semina mais nel 2024, sarà sanzionato nel caso in cui, nel 2025, non rispetti l’obbligo di rotazione, intesa come cambio di genere botanico. A nulla rileva, ai fini del controllo sul rispetto della BCAA 7, nel periodo di programmazione 2023- 2027, la coltura praticata nel 2023. Ulteriore questione è quella relativa alle colture secondarie; l’Allegato 1 al D.M. 9 marzo 2023, n. 147385, ne consente la coltivazione, purché la coltura sia adeguatamente gestita, cioè, portata a completamento del ciclo produttivo e che copra una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Come più volte evidenziato, per il rispetto della BCAA 7 è necessario che la coltura secondaria in rotazione sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Relativamente alle modalità di controllo della corretta gestione della coltura secondaria, tenuto conto della difficoltà di accertamento della fase di raccolta, si precisa che l’impegno si intende soddisfatto con il mantenimento in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Con successivo provvedimento di AGEA coordinamento saranno definiti ulteriori dettagli applicativi in attuazione dell’articolo 14 del DM n. 410739 del 4 agosto 2022 e in sinergia con il sistema del monitoraggio delle superfici (AMS) previsto dall’articolo 65.4 (b) del regolamento (UE) n. 2021/2116. Si ricorda, ad ogni buon conto, che: – le superfici investite a colture sommerse; – le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; – le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; – le aziende con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; Sono escluse dall’osservanza della BCAA 7, a norma del Regolamento UE 2021/2115. Infine, gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 e del SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) sono considerati conformi alla BCAA 7”.