LUSSEMBURGO – La cipermetrina è un insetticida della famiglia dei pirenoidi, ampiamente utilizzata nell’Unione europea per lottare contro i parassiti delle colture.
Dal 2006 1 la cipermetrina è considerata approvata come sostanza attiva immessa nel mercato dei prodotti fitosanitari.
Nel 2022 l’organizzazione non governativa Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) ha chiesto alla Commissione europea di riesaminare il suo regolamento di esecuzione 2 che rinnova l’approvazione dell’insetticida in questione fino al 31 gennaio 2029.
A suo parere, tale approvazione non tiene conto delle conclusioni dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che hanno individuato rischi connessi ai pesticidi associati alla cipermetrina, che riguardano, tra l’altro, gli organismi acquatici e le api mellifere.
Poiché il rinnovo dell’approvazione era stato accompagnato da misure di mitigazione dei rischi, la Commissione ha respinto tale richiesta. La PAN Europe ha adito il Tribunale dell’Unione europea al fine di annullare tale rifiuto.
Secondo tale organizzazione, il fatto che la Commissione non riesamini il suo regolamento viola il principio di precauzione e l’obbligo per l’Unione di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Con la sentenza, il Tribunale respinge tale ricorso.
Il Tribunale ricorda che il principio di precauzione impone alle istituzioni dell’Unione di adottare misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente. Per effettuare la valutazione dei rischi è importante disporre di una valutazione scientifica degli stessi e determinare il livello di rischio giudicato inaccettabile per la società. La valutazione di tali rischi è un processo scientifico che deve essere affidato ad esperti. Tuttavia, la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società spetta alle istituzioni dell’Unione. Sebbene, nell’ambito del procedimento di rinnovo delle sostanze attive, la Commissione debba tener conto delle conclusioni scientifiche dell’EFSA, essa non è vincolata dalle osservazioni di quest’ultima.
In quanto gestore dei rischi, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, delimitato tuttavia dal legislatore dell’Unione 3 e dal principio di precauzione. Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che l’individuazione dei settori critici di preoccupazione da parte dell’EFSA non esclude che la Commissione rinnovi l’approvazione della cipermetrina, imponendo misure di mitigazione dei rischi. A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che spetta alla Commissione assicurarsi che tali misure consentano effettivamente, e non in astratto, di ridurre il rischio individuato ad un livello accettabile