FIRENZE – La legge per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo ha completato il suo iter parlamentare e, in seguito all’approvazione, lo scorso 26 marzo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La legge identifica nella figura del “giovane imprenditore agricolo” o “impresa giovanile
agricola” le imprese di qualsiasi natura giuridica che esercitano esclusivamente l’attività
agricola ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, in particolare ricadono nelle suddette
figure gli imprenditori di età superiore a 18 anni e inferiore a 41, le società di persone o
le società cooperative in cui almeno la metà dei soci siano imprenditori agricoli tri 18 e i
41 anni e le società di capitali in cui almeno la metà del capitale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni compiuti e i cui organi amministrativi siano composti per almeno la metà dai medesimi soggetti.
Per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani imprenditori nel settore agricolo il testo di legge introduce anche delle agevolazioni di carattere fiscale. I giovani agricoltori che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5 % alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Il già menzionato regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.
L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro
periodi d’imposta successivi.
L’agevolazione è riconosciuta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato, a condizione che i beneficiari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti
altra attività d’impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e
che l’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti.
Inoltre, in attesa della normativa attuativa della delega fiscale che riordinerà i crediti d’imposta, la presente legge riconosce ai giovani agricoltori che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2021 un contributo per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80 per cento delle
spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Si può usufruire del credito d’imposta esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Per i giovani agricoltori aventi la qualifica di IAP o di coltivatore diretto regolarmente iscritti alla previdenza agricola è prevista una riduzione del 60% dell’imposta di registro, dell’imposta catastale e ipotecaria dovute per l’acquisto o la permuta di terreni e delle relative pertinenze. Sempre in materia di agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli la norma prevede che a fronte di contratti di compravendita stipulati da giovani imprenditori agricoli per corrispettivi non superiori a 200.000 euro il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa
al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto
della metà. Infine, si prevede una specifica agevolazione per chi prende parte a mercati per la vendita diretta svolti su aree pubbliche con l’utilizzo di posteggi, in particolare è stabilito che i comuni possono riservare ai giovani agricoltori una quota pari fino al 50% dei
posteggi disponibili.
FONTE Dimensione Agricoltura – Aprile 2024