Consiglio dei Ministri: oggi il decreto legge agricoltura. Ecco la bozza

ROMA – Il decreto legge sugli aiuti al settore agricolo su “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” sarà oggi (17.30) in Consiglio dei ministri.

LA BOZZA

CAPO I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca
e per la trasparenza dei mercati

Articolo 1
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole,
della pesca e dell’acquacoltura)
1. Al fine di garantire l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, gravemente pregiudicato dal conflitto russo-ucraino, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell’acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Possono beneficiare delle misure di cui al periodo precedente, le imprese le cui esposizioni
debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.
3. All’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ‹‹e agroalimentare›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura››;
b) dopo le parole ‹‹degli approvvigionamenti alimentari,›› sono inserite le seguenti: ‹‹nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca e dell’acquacoltura,››.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal periodo precedente, tenendo conto quale criterio di assegnazione del beneficio dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti. Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall’attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo, di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2024.
5. Al fine di consentire l’attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2023, in materia di sostegno e sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu, a beneficio dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso secondo le procedure previste dal citato decreto, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per l’anno 2024.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 4 e 5, pari complessivamente a 32 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Articolo 2
(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)
1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni
contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. All’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
“15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la disposizione di cui al quarto periodo del comma 15, limitatamente alla riduzione della metà della contribuzione si applica anche ai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS, a richiesta dell’interessato.”.

Articolo 3
(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp e per garantire il funzionamento di AGRICAT)
1. Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi”, dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e la moria del kiwi, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. La ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
4. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2024, è destinata agli interventi di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, complessivamente quantificati in 2 milioni di euro, si provvede per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole
‹‹all’articolo 5, comma 1,›› sono aggiunte le seguenti: ‹‹nonché alle imprese e ai consorzi della pesca e dell’acquacoltura,››.
Conseguentemente, il titolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è così modificato:
‹‹Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, nonché delle imprese e dei consorzi della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.››.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l’operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 4
(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
«p): “costo medio di produzione”: il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato sulla base della metodologia adottata dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA e comunicata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
q): “costo di produzione”: il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell’area di riferimento.»;
b) all’articolo 3, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q).»;
c) all’articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q)»;
d) all’articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nelle convenzioni e nei
regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l’organizzazione dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l’obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma precedente, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all’interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia. ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6-quter. La violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all’interno dei mercati all’ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»;
e) all’articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del settantacinque per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell’illecito. In relazione all’illecito di cui all’articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell’illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all’illecito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell’illecito la modifica delle
condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante la proposta al fornitore della
corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest’ultimo sostenuti e comunque corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest’ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto di cessione.».
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. All’onere derivante dal presente comma, si provvede, per un importo pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si provvede, per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5
(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal seguente: ‹‹Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo
cereale è superiore a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais;
d) 40 tonnellate annue per l’orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate per l’avena;
g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.
Per le imprese di prima trasformazione, l’obbligo di cui al periodo precedente si applica
limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.››;
b) il comma 140 è sostituito dal seguente: ‹‹Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento››;
c) il comma 142 è sostituito dal seguente: ‹‹Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.››.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.
3. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 6
(Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
‹‹1-bis. Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee
all’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis,
lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. I procedimenti di autorizzazione in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente.››.

Capo II – Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e per il contenimento delle specie alloctone

Articolo 7
(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)
1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) emergenze connesse all’imprevista diffusione di epizoozie che, in ragione del pericolo per la salute degli animali da allevamento, devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, e mediante un’attività di coordinamento di più enti e amministrazioni.”;
b) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole “da deficit idrico” sono inserite le seguenti: “, da
epizoozie”.
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all’articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in complessivi 20 milioni di euro, si provvede per gli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», dopol’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate)
1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di cui all’articolo 1 del presente decreto legge, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all’articolo 2, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l’utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile per una sola volta. Il suddetto contingente è composto di un numero di unità sufficienti a dare tempestiva attuazione ai piani e alle misure di cui al comma 1. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento sono a carico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell’ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
3. Nell’esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l’attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell’identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell’esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest’ultimo.».

Articolo 8
(Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone)
1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone, di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l’incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell’incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nei limiti massimi di 70.000 euro, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui …
2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui …
3. Alla struttura di cui al comma 2, è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:
a) n. 1 unità designate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) n. 2 unità designate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) n. 1 unità designate dal Ministero dell’economia e delle finanze;
d) n. 1 unità designate dal Ministero del Turismo;
d) n. 1 unità designate dal Ministero del Turismo;
e) n. 1 unità designate dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;
f) n. 1 unità dal Ministero dei trasporti;
g) n. 1 unità dal Ministero della salute.
Il contingente di cui al periodo precedente è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti.
Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario
trasmette al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, un piano di intervento, recante misure idonee a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone. Nel piano di intervento di cui al periodo precedente, in particolare sono individuate le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu e delle altre specie alloctone, incentivando la
progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
c) interventi di messa in opera di strutture temporanee e amovibili, idonee a contenere l’invasione delle suddette specie;
d) altri strumenti atti a impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico;
e) misure di promozione e sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.
Inoltre, nel piano di intervento, sono quantificate le risorse finanziarie occorrenti all’attuazione delle misure e degli interventi ivi previsti. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.
5. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all’attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 4, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall’intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto dellaCostituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
6. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture della Guardia costiera – Capitaneria di porto, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e per l’attuazione delle misure e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 5, nonché per gli oneri eventualmente derivanti dall’attuazione delle convenzioni di cui al comma 6, è istituito un apposito fondo economico. Con il decreto interministeriale di cui al comma 4, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica trasferiscono risorse proprie al fondo di cui al periodo precedente, ciascuno in relazione alle misure che intervengono nei rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di 5 milioni di euro per ognuno dei Ministeri.
8. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro del turismo, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l’indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.
9. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 7.
Capo III – Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l’efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Articolo 9
(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN s.p.a. nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)
1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN s.p.a. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN s.p.a., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.
3. L’Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN s.p.a. su richiesta
dell’Agenzia.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura di
SIN s.p.a. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell’incorporazione e trasmessi all’Agenzia, che informa il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Ai componenti degli organi di SIN s.p.a. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell’incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.
6. Il personale a tempo indeterminato di SIN s.p.a., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per effetto dell’incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell’Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione finalizzata
all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con atto del direttore dell’Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 7.
7. Il direttore dell’Agenzia provvede all’inquadramento del personale di SIN s.p.a. nei
corrispondenti ruoli dell’Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, assicurando che la spesa massima sostenuta per il personale proveniente da SIN s.p.a. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione dell’anno 2024 di SIN s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge .
8. La dotazione organica dell’Agenzia è pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN s.p.a. inquadrati con le modalità di cui al comma 7.
9. Dalla data dell’inquadramento di cui al comma 7, al personale proveniente da SIN s.p.a. si applica:
a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente
dell’Agenzia
b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell’Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;
c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il
trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell’Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);
d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.
10. Nel primo bilancio dell’Agenzia, successivo all’incorporazione di cui al comma 1, si applica la
disposizione di cui all’articolo 2504-bis, comma 4, del codice civile
11. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN s.p.a., come risultanti
dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al Fondo di dotazione dell’Agenzia di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
12. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, il direttore dell’Agenzia
predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria
del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all’efficientamento dell’intervento pubblico in
materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior
risparmio di spesa possibile.
risparmio di spesa possibile.
13. Per l’attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui comma 11, all’articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «il Ministero» sono sostituite dalla seguente: «AGEA»;
b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “indirizzo e monitoraggio del SIAN di cui all’articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, in materia di ippica, pesca,…;”.
14. Il direttore dell’Agenzia provvede, altresì, all’adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell’incorporazione di cui al comma 1.

Articolo 10
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”)

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri, anche al fine di
assicurare maggiore continuità nell’esercizio delle funzioni di comando, alta direzione,
coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata
specializzazione in materia di tutela agroalimentare, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 161-bis è aggiunto il seguente:
‹‹Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare)
1. Per le esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa
internazionale, dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento.››.
b) all’articolo 174-bis, il comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente: ‹‹a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d’armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all’organico. L’incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;››;
c) all’articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente: ‹‹2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’ambiente e della sicurezza energetica.››.

Articolo 11
(Vigilanza sui Centri di assistenza agricola – CAA)
1. All’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola “istituiti” è sostituita dalla seguente: “costituiti”;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “I soggetti di cui al periodo precedente non
possono costituire un Centro autorizzato di assistenza agricola – CAA qualora nei 2 anni
possono costituire un Centro autorizzato di assistenza agricola – CAA qualora nei 2 anni
antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza agricola abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso Centro autorizzato di assistenza agricola – CAA cui sia stata revocata l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Capo IV – Norme in materia faunistica e venatoria

Art. 12
(Guardie venatorie)
1. All’articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.»

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