FIRENZE – Il DL Agricoltura (D.L. 63/2024) recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura ha concluso il suo primo iter di approvazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si appresta ad intraprendere la via parlamentare della conversione in legge che potrebbe riservare ulteriori (e auspichiamo più consistenti) novità.
Di seguito ecco un breve excursus delle principali disposizioni in materia di fisco e lavoro contenute ad oggi all’interno del decreto.
Proroga dei termini per il recupero delle somme non spettanti relative agli Aiuti di Stato e agli aiuti de minimis
L’articolo 1 comma 6 del Decreto-legge proroga di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La norma deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), ed ha quale finalità quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati,
per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura
L’articolo 2 del Decreto prevede un’agevolazione contributiva per i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione).
Si tratta delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana. L’agevolazione, che riguarda i premi e i contributi dovuti per il personale dipendente per i periodi di contribuzione che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, prevede una riduzione temporanea pari al 68%, così come previsto per le zone agricole svantaggiate.
Considerando che la tariffazione nel settore agricolo è di competenza dell’INPS, non andrà presentata alcuna domanda ma dovrebbe essere l’INPS stesso che a seguito delle denunce mensili inviate applicherà la riduzione a tutti quelli aziende agricole che svolgono l’attività in uno dei comuni riportati nell’allegato 1 del D.L. n. 61/2023. La dotazione finanziaria per questa misura è di 83,7 milioni di euro all’anno. Al comma 3, sempre del presente articolo, viene ripristinata la pubblicazione da parte dell’INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, che determina per gli stessi la fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. La pubblicazione di tali elenchi vale quale notifica ai lavoratori interessati.
L’INPS quindi, entro il 31 dicembre 2024, è autorizzato a pubblicare sul proprio sito internet e con valore di notifica, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali, adottati da luglio 2020 e non validamente notificati ai lavoratori agricoli interessati.