FIRENZE – Giusto in tempo per la scadenza del versamento della prima rata IMU 2024 (17 giugno), la Corte di cassazione con la recente ordinanza 11133/2024 è intervenuta sul
tema dell’esenzione relativa all’Imposta Municipale Propria per gli immobili posseduti da società semplice e adibiti ad abitazione principale da uno dei soci.
La Suprema Corte ha disconosciuto la tesi di una società semplice agricola che reputava di poter beneficiare dell’esenzione in virtù dell’equiparazione tra società agricola e IAP operata dall’art 16-ter del Decreto-legge, 34/2019 (norma interpretativa con effetti retroattivi) che estende alle società agricole le agevolazioni tributarie proprie degli immobili adibiti ad
abitazione principale, riconosciute ai fini IMU, dall’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011.
È utile ricordare anche in questa sede che ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. 99/2004 si identificano come società agricole quelle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che riportano nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di società agricola.
Sempre in virtù delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 99/2004 sono equiparabili alla figura dello IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) le società che hanno come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: nel caso di società di persone
qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio
per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
In virtù di questa equiparazione si intendono applicabili alle società agricole le agevolazioni fiscali riconosciute a IAP e coltivatori diretti. Questa impostazione è stata precisata e parzialmente messa in discussione dalla citata Ordinanza 11133/2024.
La Corte di cassazione insistendo sul dato letterale della norma ha affermato che l’estensione alle società delle prerogative proprie delle IAP, riguarda le agevolazioni tributarie e non tanto le esenzioni.
L’interpretazione della Suprema Corte, sicuramente discutibile sul piano giuridico-semantico (l’esenzione fiscale è d’altronde un esempio tipico di agevolazione tributaria), si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ritiene di qualificare la società semplice come un soggetto giuridico distinto dai soci e dunque essendo l’esenzione IMU per l’abitazione principale a vantaggio delle sole persone fisiche che detengono il possesso dell’immobile, dunque (come evidenziato anche nel caso esposto all’interno dell’ordinanza 11133/2024) non verificandosi l’identità tra possessore (la società) e l’utilizzatore (i soci), l’esenzione non è applicabile.
Tale considerazione di principio viene applicata ovviamente anche nel caso della società semplice agricola, l’equiparazione delle società agli imprenditori agricoli professionali
operata dall’art.1, comma 3, D.lgs. 99/2004 infatti, non persegue la finalità di superare la distinzione in essere tra società e soci ma bensì quella di riconoscere un trattamento
tributario univoco per l’Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica e l’Imprenditore Agricolo Professionale società.
FONTE Dimensione Agricoltura – Giugno 2024