Agrivoltaico: il progetto deve essere compatibile con l’agricoltura. Gli Agronomi fanno ricorso al TAR

ROMA – Il CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) ha depositato il ricorso al TAR per l’annullamento del Decreto dipartimentale 233/2024 del Dipartimento Energia del M.A.S.E, ove approva delle Regole Operative del G.S.E.

L’agrivoltaico è caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, in cui si incentivano le produzioni agricole e, contemporaneamente, si ammette la produzione di energia elettrica sugli stessi terreni. Con il vicolo che l’installazione degli impianti fotovoltaici non comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

“Questa tipologia di impianti deve adottare le azioni necessarie per garantire che le attività agricole, per i diversi tipi di colture, possano proseguire regolarmente, assicurando la stabilità economica, la sicurezza alimentare, l’adattamento alle variabili climatiche, il recupero della fertilità del suolo, la gestione efficiente delle risorse e la sostenibilità a lungo termine delle medesime aziende agricole. Ecco che il dottore agronomo e forestale gioca un ruolo cruciale nell’impianto agrivoltaico, dove la produzione agricola e quella energetica sono integrate.” – afferma Mauro Uniformi, presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali –

“Correttamente il legislatore ha previsto che, per ottenere il finanziamento pubblico, l’imprenditore agricolo debba essere in possesso di una relazione agronomica asseverata, che attesti la correlazione tra le attività di produzione di energia elettrica e le attività agricole e la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

Purtroppo, nelle Regole Operative (Attività ammissibili nell’ambito dei sistemi agrivoltaici) vi è una palese lesione della professionalità dei dottori agronomi, in quanto si prevede che la relazione possa essere redatta sia da un professionista iscritto all’Albo oppure da un CAA (Centro di Assistenza Agricola). Questo passaggio sancisce l’equipollenza tra il lavoro di un professionista con una formazione continua adeguata e quella dell’operatore di un CAA, al quale sono attribuite funzioni burocratico/amministrative di assistenza agli agricoltori, con il rischio che non abbia un’adeguata preparazione.”

Alla luce di queste valutazioni, il CONAF chiede che le Regole Operative e il Decreto dipartimentale del MASE, nelle parti impugnate, siano annullati.

 

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