LUSSEMURGO – Una modifica sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicata in data odierna nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1,entrerà in vigore il 1º settembre.
Tale modifica prevede in particolare un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2024. Tale trasferimento riguarda sei materie specifiche: il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La modifica dello statuto prevede peraltro un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a partire dal 1º settembre 2024.
La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole: garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.
Nel 2001 gli autori del trattato di Nizza avevano previsto la possibilità di un
coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di talune domande di pronuncia pregiudiziale, senza che, da allora, lo statuto venisse adattato a tal fine. Tuttavia, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento strutturale e significativo del contenzioso.
Tale evoluzione è stata accompagnata da un aumento della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti
fondamentali. La riforma consentirà alla Corte di giustizia di concentrarsi sui suoi compiti di tutela e rafforzamento dell’unità e coerenza del diritto dell’Unione. Da parte sua, il Tribunale è in grado di assorbire tale carico di lavoro supplementare e tratterà le questioni pregiudiziali che gli saranno trasmesse in modo da offrire ai giudici nazionali e agli interessati le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia.
La riforma si articola sostanzialmente in tre parti, le cui grandi linee sono illustrate qui di seguito.
Trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale
La prima parte della riforma riguarda il trasferimento della competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, il quale è dotato di due giudici per Stato membro. Per motivi di certezza del diritto, il trasferimento riguarda solo sei materie chiaramente circoscritte, sufficientemente distinguibili da altre materie e che hanno consentito lo sviluppo di una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia. Pertanto, il Tribunale diventerà competente a pronunciarsi su domande di pronuncia pregiudiziale che
riguardano esclusivamente una o più delle seguenti sei materie specifiche:
1. il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
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2. i diritti di accisa;
3. il codice doganale;
4. la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
5. la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;
6. il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Raramente tali materie sollevano questioni di principio che possano incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione. Esse beneficiano già di una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia, il che dovrebbe consentire al Tribunale di basarsi sulle sentenze pronunciate in precedenza. Questi settori rappresentano circa il 20% dei rinvii
pregiudiziali proposti alla Corte, il che rappresenta un numero di cause tanto elevato da comportare una riduzione effettiva del carico di lavoro di quest’ultima. In tal modo la Corte sarà in grado di concentrarsi maggiormente sulle sue funzioni di giurisdizione costituzionale e suprema dell’Unione.
La Corte di giustizia rimarrà competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che, pur essendo collegate alle materie specifiche summenzionate, riguardino anche altre materie. Essa rimarrà altresì competente per le domande di pronuncia pregiudiziale che, pur rientrando in una o più delle materie specifiche, sollevino
questioni interpretative indipendenti: 1) di diritto primario, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2) di diritto internazionale pubblico; o 3) di principi generali del diritto dell’Unione. Peraltro, il Tribunale potrà rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientri nella sua competenza, ma che richieda una decisione di principio che possa incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione.
Per ragioni di certezza del diritto e celerità, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere proposta dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa determini, secondo le modalità precisate nel suo regolamento di procedura, se la domanda rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche determinate e, pertanto, se tale domanda debba essere trasmessa al Tribunale. Per esigenze di certezza del diritto e trasparenza, la Corte di
giustizia o il Tribunale illustrerà brevemente, nella sua pronuncia pregiudiziale, le ragioni per le quali è competente a conoscere della questione pregiudiziale.
Sviluppi applicabili a tutte le cause pregiudiziali
Una seconda parte della riforma comporta due evoluzioni previste dal regolamento di modifica dello statuto, che si applicheranno a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, indipendentemente dalla materia interessata e dalla questione del loro eventuale trasferimento al Tribunale.
In primo luogo, come già avviene per tutti gli Stati membri e per la Commissione, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno d’ora in poi notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte.
In secondo luogo, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’articolo 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che detto interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.
Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni
La terza parte della riforma mira a preservare l’efficacia del procedimento di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, visto l’elevato numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia. Per consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni 3 è estesa ad altre decisioni emesse dal Tribunale.
La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale. Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’articolo 58 bis dello statuto (v. infra, punti da 1 a 4), e successivamente contestate dinanzi al Tribunale. Con la modifica dello statuto che entrerà in vigore il 1º settembre, sei nuove commissioni di ricorso indipendenti si aggiungono alle quattro attuali, portando il loro numero totale a dieci. Si tratta delle commissioni di ricorso dei seguenti organi e organismi:
1. l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Alicante, Spagna);
2. l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (Angers, Francia);
3. l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA) (Helsinki, Finlandia);
4. l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) (Colonia, Germania); a questi si aggiungono adesso:
5. l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) (Lubiana, Slovenia);
6. il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB) (Bruxelles, Belgio);
7. l’Autorità bancaria europea (ABE) (Parigi, Francia);
8. l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA) (Parigi, Francia);
9. l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAPP) (Francoforte sul Meno, Germania) e
10. l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways – ERA) (Valenciennes, Francia).
Peraltro, la procedura di ammissione preventiva si applicherà altresì alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1º maggio 2019 in seno ad ogni altro organo od organismo dell’Unione, che debba essere adita prima di poter proporre un
ricorso dinanzi al Tribunale.
Infine, tale procedura è estesa anche alle controversie relative all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria. Infatti, nella maggior parte dei casi tali controversie richiedono al Tribunale solo l’applicazione nel merito della controversia del diritto nazionale al quale rinvia la clausola compromissoria.
Le estensioni della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni si applicheranno a decorrere dal 1º settembre 2024.