Contratti di appalto in agricoltura: le regole da seguire per un corretto inquadramento

FIRENZE  – L’avvio delle campagne di raccolta autunnali in particolare nel settore vitivinicolo e olivicolo pongono di nuovo i riflettori sul tema delle prestazioni d’opera in agricoltura.

Il contratto di appalto di opere o servizi rimane ad oggi uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende agricole per l’affidamento di lavorazioni a ditte esterne.

In questo articolo di Dimensione Agricoltura vengono analizzate alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questo particolare contratto anche con l’aiuto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana tramite le Linee di indirizzo per le imprese agricole e agroforestali pubblicate nel 2023.

L’appalto per sua definizione deve essere “genuino”, diversamente si può incorrere nella cosiddetta intermediazione illecita di manodopera, severamente punita. Di seguito elenchiamo gli elementi che permettono di riconoscere la “genuinità” dell’appalto:

  • l’oggetto del contratto di appalto deve riguardare la fornitura di un’opera o un servizio e non di prestazioni di manodopera;
  • l’appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell’appaltatore;
  • ai sensi dell’art 1655 del C.C. l’appaltatore deve assumersi il rischio d’impresa, cioè, deve garantire l’esecuzione dell’attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario.

Più nel dettaglio, di seguito si riportano alcuni dei criteri principali per costituire un contratto di appalto “genuino”:

  1. il valore dell’appalto deve essere riferito all’opera o al servizio e non alle ore lavoro, in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle ore lavoro necessarie sono di pertinenza esclusiva dell’appaltatore;
  2. devono essere compresi gli oneri della sicurezza sul lavoro in maniera esplicita. I costi per la salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento a eventuali rischi interferenti, devono essere

indicati esplicitamente e analiticamente, inoltre devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; relativamente ai rischi interferenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, commi 1 e 2, occorre sempre una valutazione congiunta tra committente e appaltatore e la conseguente redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – D.U.V.R.I., salvo i casi previsti dal comma 3 bis del medesimo articolo (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno e che non comportino rischio elevato di incendio, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive e altri rischi particolari);

  1. non deve mai esserci commistione tra il personale dipendente dell’appaltatore e i dipendenti dell’azienda agricola che riceve la prestazione. In ogni caso, i lavoratori dell’appaltatore non possono essere sanzionati o allontanati dal committente, non devono sostituire i lavoratori del committente, non possono essere organizzati o diretti dal committente, in quanto, nel concreto svolgimento dell’appalto, deve essere riscontrabile un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale dell’appaltatore, finalizzata allo specifico risultato. I lavoratori dell’appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per distinguerli da quelli dal committente, oltreché essere muniti di idoneità alla mansione svolta;
  2. l’organizzazione aziendale dell’appaltatore deve risultare dall’iscrizione al registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all’oggetto sociale, nonché al capitale sociale. È opportuno ricordare però che il possesso della visura camerale da parte dell’appaltatore è un buon punto di partenza, ma non è condizione sufficiente a configurare l’appalto come genuino. Il committente, infatti, si impegna ad acquisire anche il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in fase di stipulazione del contratto di appalto e a verificarne la validità periodicamente;
  3. l’impresa appaltatrice deve autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale per svolgere l’opera o il servizio oggetto del contratto d’appalto;
  4. il rischio d’impresa, riferito all’esecuzione delle opere o servizi dedotti in contratto, è a totale carico dell’appaltatore e ciò deve essere palesato nel contratto;
  5. l’appaltatore è tenuto a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore di riferimento con particolare riferimento alla parte economica-normativa. Potrebbe essere utile acquisire, da parte del committente, le buste paga dei lavoratori dell’appaltatore o il libro unico del lavoro (LUL) al fine di verificare la corretta quantificazione del relativo costo e superare così la presunzione che a un costo eccessivamente basso corrispondano delle retribuzioni irregolari e talvolta anche lo sfruttamento dei lavoratori;
  6. è vietato il sub-appalto del contratto o di parte di esso senza l’autorizzazione del committente. Le aziende quando sottoscrivono un contratto di appalto, dovranno valutare bene alcuni elementi tipici, quali:
  • ragione sociale delle parti contraenti;
  • luogo della lavorazione;
  • periodo della lavorazione;
  • tipo di lavorazione;
  • numero dei lavoratori;
  • inquadramento dei lavoratori;
  • CCNL applicato, eventuali altri contratti collettivi applicati (di secondo livello).

Quando l’appalto è illecito, sono pesanti le ripercussioni sul datore di lavoro a carattere civile, amministrativo e penale. L’interposizione illecita, infatti, genera:

  1. la facoltà per il dipendente di chiedere (per mezzo di una causa di lavoro) il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla ditta committente (ex art. 29, comma 3 bis, del D.lgs. n. 276/2003);
  2. sanzione amministrativa di € 50,00 al giorno per ogni lavoratore interposto (ex art. 18, comma 5 bis, D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal Jobs Act); tale sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a € 5.000,00 né superiore a € 50.000.00;
  3. se sono occupati lavoratori minorenni nell’ambito dell’appalto illecito, oltre alla sanzione amministrativa si applica anche la sanzione penale dell’arresto fino a 18 mesi e l’aumento del 25 la sanzione fino al sestuplo per ciascuna giornata di lavoro e per ogni singolo lavoratore;
  4. se ricorre l’appalto illecito che concretizza una somministrazione fraudolenta (ex art. 38 bis del D.lgs. n. 81/2015), ovvero una somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, oltre la sanzione di cui al precedente punto b, si applica anche la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Al ricorrere di tale violazione l’utilizzatore delle prestazioni lavorative sarà altresì obbligato ad assumere i lavoratori alle sue dirette dipendenze per tutta la durata del contratto.
  5. Responsabilità solidale tra committente e ditta appaltatrice per i seguenti titoli:
  • trattamenti retributivi, compreso il TFR;
  • contributi previdenziali INPS;
  • premi assicurativi INAIL;
  • interessi di mora sui contributi e sui premi;
  • danni derivanti da infortuni o malattie professionali (danno differenziale).

Quanto sopra anche in caso di eventuali subappalti e nei limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto.

  1. Nel caso in cui nell’appalto illecito venga ravvisata la fattispecie di “caporalato”, chiunque impieghi personalmente, o recluti per conto terzi, manodopera sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori viene punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a mille euro, per ogni lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi con violenza o minaccia, la pena sale fino a 8 anni di carcere e la multa fino a 2 mila euro. Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore atre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

FONTE Dimensione Agricoltura – Ottobre 2024

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