FIRENZE – Con il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 ha ufficialmente fatto il suo debutto il sistema della patente a crediti edilizia (c.d. “patente a punti”) che rappresenta il nuovo strumento di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il decreto n. 132/2024 è entrato in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Il settore agricolo è escluso dall’obbligo di conseguire la patente a punti in quanto nel decreto 132/2024 si rimanda all’articolo 89 del DL 81/2008 che identifica come luogo delle attività lavorative il “cantiere” mobile o temporaneo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato dall’allegato X dell’articolo stesso.
Nell’allegato in questione sono riportate una serie di attività edili riconducibili al codice Ateco 4.1 e seguenti (settore edile) e anche le opere di sistemazione forestale e di sterro.
Tali ultime attività (che possono essere svolte anche da aziende che effettuano manutenzione del verde) devono comunque essere eseguite all’interno di cantieri edili mobili o temporanei e comunque non limitate alle sole attività di manutenzione del verde, ma anche edili. Pertanto, si ritiene che le aziende che effettuano manutenzione del verde fuori dai cantieri edili non sono tenute al conseguimento della patente a punti.
FONTE Dimensione Agricoltura – Ottobre 2024