FIRENZE – Come di consueto negli ultimi anni, il mese di febbraio ha visto una corsa contro il tempo per convertire in legge il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 152/2024 convertito nella Legge n. 15/2025).
Di seguito vengono analizzate le principali misure fiscali contenute all’interno del testo di legge.
Proroga termini per la registrazione degli aiuti di stato
L’articolo 3 prevede la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel registro nazionale aiuti di Stato. Come è noto, in ragione dell’emergenza Covid numerosi provvedimenti hanno disposto l’abolizione dell’IMU dovuta nel 2020 per attività produttive particolarmente colpite dalla congiuntura pandemica, tra queste attività rientravano anche gli agriturismi. Questa abolizione è stata anche estesa poi al 2021. Con il Decreto Milleproroghe 2025 viene appunto prorogato il termine entro il quale effettuare la registrazione degli aiuti al 30 novembre 2025. Viene inoltre previsto un periodo transitorio il cui termine è fissato al 31 dicembre 2025, nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti non comporta responsabilità patrimoniale.
Proroga introduzione obbligo Partita IVA per le associazioni
Il comma 10 prevede la proroga al 1° gennaio 2026 del termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi.
Riammissione alla “Rottamazione-quater”: da segnalare tra le novità introdotte dal decreto in sede di conversione, l’articolo 3-bis, che prevede la riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo una commi da 231 a 252 della legge di bilancio del 2023 (Legge numero 197 del 29 dicembre 2022). Doveroso sottolineare che non si tratta una nuova rottamazione, quindi non è la “Rottamazione Quinquies” che tanto si auspicava, ma parliamo di una riammissione alla “Rottamazione Quater”, ovvero alla definizione agevolata che riguardava quei carichi derivanti da ruoli e accertamenti esecutivi e avvisi di debito recapitati dal 2000 al 2022. Questa riammissione prevede la possibilità di usufruire della rottamazione quater a chi aveva già aderito nei termini e che però al 31 dicembre 2024 è decaduto perché non ha effettuato i pagamenti delle rate. Si viene ammessi presentando una nuova dichiarazione entro il 30 Aprile 2025. Attenzione, nuova non vuol dire che possono essere inclusi carichi che non erano stati inclusi nella domanda precedente, bensì vengono inseriti in questa nuova domanda quei carichi che erano già previsti nella domanda originaria ma per i quali è poi intervenuta la decadenza dalla definizione agevolate perché non sono state pagate le rate. È possibile versare le somme con interesse al 2% dell’importo complessivo delle somme dal 1° dicembre 2023 in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure fino a un massimo di 10 rate, le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2026 e del 2027. La liquidazione delle somme da pagare avviene d’ufficio mediante comunicazione dell’Agenzia delle entrate e riscossione entro il 30 giugno 2025. Questa ovviamente è una opportunità per chi aveva previsto la rottamazione quater aveva aderito alla rottamazione quadra ma poi era decaduto.
Nuovi termini per l’invio dei dichiarativi fiscali
Viene posticipato al 17 marzo il termine per l’approvazione e la disponibilità dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive. Viene rinviato al 30 aprile il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, e al 30 aprile la data entro cui saranno disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e trasmissione dell’ISA.
Chiarimenti in materia di investimenti “Transizione 5.0”
Infine, all’articolo 13 comma uno-quinques, si fornisce sostanzialmente un chiarimento normativo per quanto riguarda il credito d’imposta Transizione 5.0. Il Decreto specifica che è previsto che siano ammessi al bonus 5.0, gli investimenti sostenuti prima della presentazione della domanda, purché effettuati dal 1° gennaio 2024. Quindi non cambia la “finestra” di riferimento per l’avvio degli investimenti, che rimane sempre il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, ma vengono modificate le tempistiche per quanto riguarda la data di presentazione della domanda, sono infatti agevolabili anche le spese precedenti alla presentazione delle istanze, fermo restando che gli investimenti siano stati realizzati a partire dal 2024.
FONTE – Dimensione Agricoltura – Marzo 2025