FIRENZE – Scade il 30 novembre il termine per la presentazione della dichiarazione degli aiuti di Stato percepiti a causa della pandemia Covid 19.
L’Agenzia delle entrate ha recentemente semplificato il modello di autodichiarazione, ma non ha potuto disporre una proroga al termine di scadenza.
Nel modello è stata inserita la nuova casella “ES”, che deve essere utilizzata dagli imprenditori che non hanno necessità di compilare il successivo quadro A, potendo quindi non riportare in quest’ultimo quadro, l’elenco puntuale degli aiuti Covid di
cui hanno beneficiato.
La semplificazione per l’imprenditore, è però determinata al rispetto di alcune condizioni:
• dal primo marzo 2020 al 30 giugno 2022, ha ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati
dal quadro A;
• per nessuno degli aiuti ricevuti intende fruire dei limiti più elevati e molto più articolati, previsti dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
• l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i massimali previsti e nel tempo variati, dalla Sezione 3.1 dello stesso Temporary Framework.
L’imprenditore che ha superato i limiti del Temporary Framework, o che intende spostarne una parte sulla Sezione 3.12, deve fornire il dettagliato degli aiuti di cui ha beneficiato, compilando il quadro A.
Altra particolarità riguarda l’imprenditore che ha beneficiato degli aiuti inerenti l’IMU: le corrispondenti righe della dichiarazione devono essere comunque compilate anche
se beneficia dell’esonero dalla compilazione del quadro A.
L’esonero dalla compilazione dettagliata del più volte richiamato quadro A, impone però
all’imprenditore di compilare con puntualità il quadro RS del Modello Redditi, quanto
meno per quegli aiuti di Stato che richiedono il dato “Settore” e “Codice attività”. Nel caso
in cui il Modello redditi fosse già stato inviato all’Amministrazione finanziaria, in alternativa
alla compilazione dettagliata del quadro A dell’autodichiarazione in commento, l’interessato potrà presentare un Modello Redditi correttivo/integrativo.
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