Il contenuto della Legge sull’Etichettatura

Il disegno di legge in oggetto, volto a rilanciare la competitività del settore agroalimentare e soprattutto a definire regole chiare per i consumatori relative all’etichettatura dei prodotti alimentari, è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati dopo un articolato iter legislativo.

Obbligo di specificare la provenienza – Il cuore del provvedimento è l’articolo 4, che finalmente rende obbligatorio riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti agroalimentari. Grazie alla nuova disciplina introdotta, infatti, sarà possibile fornire informazioni chiare e precise ai consumatori sulla provenienza degli alimenti che si comprano e mangiano quotidianamente. I consumatori italiani potranno così essere sicuri di acquistare prodotti Made in Italy, senza possibilità di confusione dovuta ad etichette ingannevoli, contribuendo così anche a valorizzare le produzioni tradizionali di cui è ricco il nostro Paese. Ad integrazione dell’obbligo di etichettatura, inoltre, l’articolo 5 prevede che l’omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari costituisca pratica commerciale ingannevole ai sensi del codice del consumo.

Tracciabilità – Altro punto cardine del provvedimento è la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e la definizione di nuove sanzioni per garantire il loro rispetto. Oltre alle disposizioni sull’etichettatura sopra ricordate, infatti, all’articolo 2 il ddl contiene sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioni qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Rilevanti anche le nuove sanzioni in materia di sementi e di oli (articolo 3), la normativa relativa alla rilevazione della produzione giornaliera di latte di bufala (articolo 7) e l’istituzione del “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari (articolo 2, commi 3-9). Il “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” è volto a garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale, contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. L’adesione al Sistema è quindi aperta a tutti gli operatori che si impegnino ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongano ai relativi controlli.

Competitività settore – Il provvedimento, infine, contiene importanti norme per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, tra cui l’estensione all’intero territorio nazionale delle disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto (articolo 1), la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

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