NAPOLI – Con decreto dirigenziale n. 644 del 30 ottobre 2023 la Regione Campania ha approvato il terzo bando della tipologia d’intervento 4.1.5 “Investimenti finalizzati all’abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici” del Psr (periodo transitorio).
La tipologia 4.1.5 è tra le novità più significative del biennio di espansione del Programma poiché sostiene gli investimenti realizzati dalle aziende zootecniche della filiera bufalina campana per migliorare la gestione dei reflui e la loro utilizzazione agronomica attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di processo in grado di ridurre gli eccessivi apporti di nitrati, al fine di preservare la risorsa idrica, e le emissioni in atmosfera di ammoniaca e gas serra. In linea con i criteri della bioeconomia circolare, i processi introdotti possono consentire la produzione di energia rinnovabile nonché di fertilizzanti organici e ammendanti.
In buona sostanza, si intende promuovere un modello di zootecnia sostenibile, in grado cioè di assicurare cicli produttivi efficienti e sicuri, svolti in modo da proteggere e migliorare l’ambiente naturale, la salute e il benessere animale nonché di contribuire a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale contrastando gli impatti della crisi da Covid-19.
Il bando ha una dotazione finanziaria di 6,2 milioni di euro e trova applicazione esclusivamente nelle aree della Campania che ricadono nelle “Zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola” (Zvnoa), delimitate con delibera di Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (per approfondimenti clicca QUI).
Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, in forma singola (come imprenditori individuali o società, anche cooperative) o collettiva (come consorzi ordinari tra imprese, raggruppamenti temporanei e reti di imprese), ed iscritte ai registri della competente Camera di commercio con codice Ateco 01. Sono ammesse forme associative tra imprese agricole anche in rete con imprese non agricole iscritte al registro della Camera di commercio.
Per accedere ai contributi previsti dalla tipologia 4.1.5, il richiedente deve soddisfare una serie di requisiti indicati nel bando tra cui:
– aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale;
– avere nella disponibilità (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso) gli immobili su cui devono essere realizzati gli investimenti: la disponibilità dell’immobile deve risultare per un periodo pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato);
– essere aziende zootecniche nelle quali, al momento del rilascio della domanda, la specie bufalina risulta prevalente in termini di numero di Unità di bestiame adulto/Uba (50% più uno);
– allevamenti ubicati in “Zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola” o incidenti sulle stesse aree per lo spandimento dei reflui (il criterio è soddisfatto quando la superficie aziendale o la localizzazione dell’allevamento ricadono anche parzialmente in Comuni che rientrano, in tutto o in parte, nella delimitazione delle Zvnoa);
– aver presentato all’autorità competente la comunicazione prescritta dalla “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola” di cui alla delibera di Giunta regionale n. 585 del 16 dicembre 2020.
Nel caso di investimenti collettivi realizzati da due o più imprese costituite in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti, ciascuno dei componenti deve, tra l’altro, aver costituito/aggiornato il proprio fascicolo aziendale ed essere iscritto alla Camera di Commercio con codice Ateco 01, fermo restando la possibilità di associazione in rete anche con imprese non agricole iscritte al registro della Camera di Commercio.
Attenzione: le imprese che hanno presentato domanda nell’ambito di un raggruppamento/consorzio ordinario/rete non possono partecipare al bando anche come imprese singole o in un altro raggruppamento/consorzio ordinario/rete.
Nel caso di progetti interaziendali è previsto il riconoscimento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (Ce) n. 1069/2009.
Il sostegno è concesso per investimenti realizzati esclusivamente sulle superfici aziendali ricadenti nel territorio della Campania.
Sempre ai fini dell’eleggibilità della domanda di sostegno, il bando prevede ulteriori requisiti tra cui:
– i progetti devono prevedere l’abbattimento del contenuto di azoto totale nei digestati liquidi o solidi o nei reflui tal quali destinati all’utilizzazione agronomica tramite spandimento (il bilancio dell’azoto farà riferimento al contenuto di azoto totale nel refluo in entrata nell’impianto prima dell’inizio di tutti i trattamenti e al contenuto complessivo di azoto totale atteso nei prodotti finali, liquidi e solidi, destinati allo spandimento);
– nel caso di progetti che prevedono linee complete di trattamento comprendenti anche la realizzazione di impianti di digestione anaerobia (biogas), occorre rispettare specifiche prescrizioni del bando.
È ammissibile a finanziamento la spesa connessa alla realizzazione dei seguenti investimenti:
1) Impianti di digestione anaerobica (biogas): devono essere finalizzati a fornire l’energia necessaria ad alimentare gli impianti a valle per l’abbattimento del contenuto di azoto e la sanificazione dei reflui; eventuali surplus di energia prodotta saranno impiegati esclusivamente per i fabbisogni energetici dell’azienda agricola legati alla produzione primaria. Gli impianti sono comprensivi di vasche di carico liquame, vasche di pretrattamento, vasche di fermentazione, gruppo di cogenerazione, altri interventi e strutture necessarie al funzionamento dell’impianto. Le vasche devono essere dotate di coperture per ridurre le emissioni.
L’impianto di biogas può: essere già presente nella disponibilità del soggetto richiedente; essere già oggetto di finanziamento approvato con altri fondi/programmi; essere oggetto di richiesta di finanziamento a valere sul bando della tipologia 4.1.5 del Psr.
L’ammissibilità dell’impianto di biogas al finanziamento di cui al bando della tipologia 4.1.5 è strettamente connessa alle operazioni successive di abbattimento dei nitrati. Pertanto gli impianti di biogas, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 585/2020 e di cui al paragrafo 7.2.2 del bando, devono rispettare i requisiti espressamente indicati nel bando.
2) Impianti per la rimozione dell’azoto: sono ammissibili tutti i sistemi e le tecniche finalizzati alla riduzione del contenuto di azoto, riconducibili alle tipologie previste e descritte dalle Linee guida tecnico-scientifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 546 del 12 novembre 2019 e aggiornate con decreto n. 270 del 6 settembre 2021 (sistemi biologici: sistemi a fanghi attivi con ciclo nitro denitro, sistemi a fanghi attivi Sbr, sistemi a fanghi attivi Mbr, sistemi a colture adese con biodischi, sistemi a colture adese a letto mobile MBBR; sistemi chimico fisici: strippaggio dell’ammoniaca, processi di adsorbimento chimico (utilizzo di zeoliti); sistemi complessi che prevedono la combinazione tra sistemi biologici e sistemi chimico-fisici; fitodepurazione; compostaggio non convenzionale (biotrucioli); impianti di compostaggio realizzati con cumuli statici areati o con bioreattori (biocelle) che utilizzino sistemi di compostaggio industriale conformi a quanto previsto dal paragrafo 4.4 delle Linee guida tecnico-scientifiche di cui sopra).
Gli impianti possono comprendere contenitori di stoccaggio funzionali ai trattamenti di cui sopra, dotati di sistemi di contenimento delle emissioni di ammoniaca.
3) Impianti per la sanificazione del digestato: si tratta di sistemi di sanificazione che garantiscono il raggiungimento della temperatura di 73 °C, per almeno un’ora, per la distruzione sia dei batteri che causano la brucellosi che di quelli che causano la tubercolosi.
Sono finanziabili anche investimenti collaterali, ma indispensabili per il funzionamento delle catene operative delineate: impianti e attrezzature per la disinfezione in entrata e in uscita, per il lavaggio e la sanificazione dei mezzi aziendali e negli impianti interaziendali, con relativa vasca di raccolta dei liquidi di lavaggio; separatori solido-liquido; contenitori di stoccaggio per effluenti liquidi/non palabili e per effluenti palabili, aggiuntivi rispetto alle norme obbligatorie, esterni ai ricoveri e dotati di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni e della diluizione, conformi ai parametri stabiliti alla delibera di Giunta regionale n. 585/2020; sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni e della diluizione per contenitori di stoccaggio esistenti; serbatoi e mezzi permanentemente attrezzati per il trasporto dei reflui zootecnici e/o spese per l’allestimento dei mezzi strettamente funzionale agli obiettivi del bando; pavimentazioni che facilitano il deflusso, grigliate, anche rivestite in gomma; sistemi ombelicali per la distribuzione sotto superficiale dei liquami e relative condotte; pannelli fotovoltaici istallati su strutture aziendali, senza consumo di suolo; investimenti immateriali finalizzati agli obiettivi della misura: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze per la migliore gestione dei parametri degli effluenti zootecnici e dei digestati.
Gli interventi sopraelencati sono da considerare complementari ai sistemi finalizzati alla riduzione dell’apporto del contenuto di azoto nelle matrici apportate al terreno e non sono finanziati dal bando della tipologia d’intervento 4.1.5 se l’investimento non prevede il raggiungimento della suddetta finalità con le linee di trattamento previste al punto 2).
Se l’obiettivo dell’intervento non è trattamento degli effluenti finalizzato alla riduzione degli apporti di azoto al terreno e alla sanificazione, si rimanda alla tipologia di intervento 4.1.1 azione B “Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche bufaline” del Psr.
4) Spese generali: nei limiti dell’importo della spesa ammessa, il riconoscimento delle spese generali è stabilito secondo scaglioni di finanziamento come previsto al capitolo 8.1 del Psr Campania 14-20 e dalle Disposizioni generali.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. La spesa massima ammissibile a contributo è fissata a 4 milioni di euro sia per le aziende singole sia, cumulativamente, per le aziende associate. L’aliquota massima di sostegno è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Fermo restando che il contributo concedibile è pari al massimo a 2 milioni di euro, l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20%, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni previste nel bando:
– gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e/o 29 del Reg. (Ue) n. 1305/2013;
– la maggioranza della superficie aziendale ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg. (Ue) n. 1305/2013;
– l’impresa richiedente è condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali come previsto all’art. 2, par.1, lett. n), del Reg. (Ue) n. 1305/2013 e che si è insediato per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda o che si è già insediato durante i cinque anni (60 mesi) precedenti la domanda di sostegno;
– per gli investimenti collettivi.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale Sian è fissato al 15 gennaio 2024.