Il GSE ha aggiornato, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, le “REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011” per tenere conto dell’entrata in vigore di disposizioni normative di recente pubblicazione, quali in particolare:
– Nuove regole per la realizzazione di impianti in aree agricole definite dall’art. 65 della Legge 27/2012 (Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, coordinato con la Legge di conversione del 24 marzo 2012);
– Nuove disposizioni per la presentazione della Certificazione antimafia, a recepimento della Legge n. 35 del 4 aprile 2012;
– Attuazione delle disposizioni previste, a partire dal 30/6/2012, dai commi 5 e 6 dell’articolo 11 del DM 5/5/2011 (certificazioni di garanzia e qualità, nonchè attestato del produttore di adesione ad un sistema/consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita utile);
– Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata successivamente al 30 maggio 2012 (comma 4 dell’art.11 D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011).
In particolare, in riferimento all’obbligo di iscrizione a consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, si comunica che è previsto un periodo transitorio di 6 mesi per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1° luglio.
I paragrafi delle Regole applicative, oggetto di aggiornamenti rilevanti rispetto alla precedente versione, sono i seguenti:
par. 3.7: Limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole
Vengono recepite le modifiche introdotte dall’articolo 65 della Legge n. 27/2012 che annulla i commi 4 e 5 dell’articolo 10 D.lgs. 28/11 (impianti a terra installati su aree agricole).
par. 4.2 : Documentazione da allegare
Viene aggiornata la documentazione da allegare alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti in conformità alle modifiche introdotte, resa anche disponibile sull’apposito applicativo del sistema informatico del GSE a partire dal 1° luglio 2012.
4.2.1 Certificazione antimafia
Viene recepito quanto introdotto dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, secondo cui il GSE procederà d’ufficio a richiedere l’informativa antimafia alla Prefettura, fermo restando le cause di esenzione di cui all’art. 83 del D.lgs 159/2011.
4.5.1 Maggiorazione per l’utilizzo di componenti EU
Viene chiarito che le modalità di riconoscimento previste per la maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30 giugno 2012, risultano estese fino alla conclusione del quarto Conto energia.
4.6 Attuazione delle ulteriori disposizioni previste nell’articolo 11 del decreto
Vengono definiti i requisiti per assolvere:
– l‘obbligo di certificato di garanzia di 10 anni per i moduli di impianti rientranti nel Titolo II del DM 5 maggio 2011, a partire dal 29 maggio 2012;
– l’obbligo di iscrizione dei produttori dei moduli a sistemi/consorzi per lo smaltimento degli stessi a fine vita utile ed in possesso di determinati requisiti tecnici e finanziari, a partire dal 1 luglio 2012;
– l’obbligo di certificazione di sistema per i produttori di moduli (sistema di gestione della qualità, sistema di gestione della salute e sicurezza, sistema di gestione ambientale), a partire dal 1 luglio 2012;
– l’obbligo di certificazione del processo produttivo in fabbrica (Factory inspection) per moduli e inverter, a partire dal 1 luglio 2012.
4.7 Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici
Vengono chiarite le modalità di incentivazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore alla potenza d’obbligo, ad assolvimento degli obblighi di legge di cui all’art.11 D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, per i nuovi edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è stato presentata successivamente al 30 maggio 2012.