I lavoratori cosiddetti “quindicenni”, in quanto hanno 15 anni di contributi accreditati, tirano un sospiro di sollievo: potranno andare in pensione senza dover raggiungere 20 anni di contributi previsti dalla Riforma Fornero. La deroga è stata ufficializzata dall’Inps su indicazioni del Ministero del lavoro. Il requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia è stato modificato: si è passati da 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ai 66 anni e 3 mesi per gli uomini, 62 anni e 3 mesi per le donne del settore privato, 63 anni e 9 mesi delle lavoratrici autonome. Dal 2016 ci sarà un nuovo adeguamento alla speranza di vita.
Rientrano nella deroga in commento:
a) Lavoratori che al 31/12/1992 hanno almeno 15 anni di contributi versati. Sono utili anche i contributi figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, sempre che siano riferiti a periodi anteriori al primo gennaio 1993, anche se la domanda è successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 31/12/2012. La decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve collocarsi entro il 26/12/1992; il criterio di 15 anni vale anche se non sono stati effettuati versamenti anteriormente alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti con 25 anni di contributi, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. Interessa soprattutto i lavoratori delle Coop di lavoro. A causa di retribuzioni inferiori al minimo contributivo, pur lavorando l’intero anno, non hanno la contribuzione sufficiente a coprire 52 settimane. Sia i 25 anni di anzianità assicurativa che i 10 anni con periodi durata inferiore a 52 settimane, possono essere maturati anche dopo il 31/12/1992. Non rappresenta un problema il fatto che nei 10 anni non totalmente coperti da contributi vi siano anche contributi diversi da quelli obbligatori (figurativa, volontaria, ecc.), per un numero di settimane tale che, sommato alle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
d) Lavoratori dipendenti che al 31/12/1992 hanno un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa. Per questi lavoratori, il numero dei contributi necessari per la pensione di vecchiaia, è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31/12/1992, e delle settimane di calendario comprese tra il primo gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.
Le domande di pensione gi8à presentate e respinte o giacenti o meno in giudizio, devono essere riesaminate dalle sedi periferiche dell’Inps e se del caso accolte (o risolte) d’ufficio.
Da Dimensione Agricoltura, febbraio 2013