È stato recentemente pubblicato il Decreto 6 dicembre 2016, che recepisce le direttive di esecuzione UE: 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione (per impianto di frutteti). Il decreto disciplina la registrazione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, la registrazione al registro dei fornitori del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da impianto, la certificazione dei materiali da produzione e per l’impianto, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e da impianto e l’etichettatura del materiale e delle piante. È previsto un periodo transitorio in cui saranno valide le norme esistenti e in cui resterà valida la possibilità di commercializzare materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per impianto per le categorie previste di base, pre-base, certificate e CAC (Conformità agricola Comunitaria) esistenti già prima del 1 gennaio 2017, fino al 31 dicembre 2022.
Novità Il nuovo sistema UE prevede diverse possibilità di certificazione e aumenta la tracciabilità a carico del fornitore dei diversi materiali, si potrà avere: la certificazione comunitaria (CAC) ovvero un livello minimo obbligatorio con il rispetto dei requisiti fitosanitari di cui alla Direttiva 2000/29/CE, – la certificazione volontaria UE, un livello volontario europeo che si basa sugli standard EPPO, (corrispondente alla certificazione nazionale “virus controllato”) – il certificato Virus Esente, ossia la certificazione nazionale volontaria. Per le piante da frutto da impianto, con il nuovo certificato UE, l’etichettatura dovrà prevedere le informazioni specifiche riportate all’art.48 del decreto e, a seconda della modalità di commercializzazione dei materiali, potrà essere previsto anche un ulteriore documento di accompagnamento. Anche per i materiali CAC è prevista un’etichetta che potrà essere accorpata al passaporto previa integrazione delle informazioni relative al fornitore e contenute nell’elenco dei documenti del fornitore (art.51). Con il nuovo “Certificato CE” si andrà a sostituire la categoria volontaria nazionale “Virus-controllato”, lasciando alla certificazione volontaria nazionale, solo la categoria “Virus-esente”.