Sanzioni in vista per chi non si mette in regola con l’accatastamento dei fabbricati rurali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha reso disponibile sul proprio sito internet, l’elenco dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto fabbricati, obbligo scaduto il 30 novembre del 2012. I proprietari che non hanno ancora adempiuto riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia, con l’invito a regolarizzare spontaneamente la situazione entro il 2017, beneficiando di sanzioni ridotte. Se il proprietario non provvede nel termini indicati, l’Agenzia effettuerà l’accatastamento d’ufficio e recupererà le spese oltre ad applicare delle sanzioni. Provvedendo spontaneamente il proprietario potrà ridurre sensibilmente le sanzioni: € 172 a fronte di una sanzione che oscilla tra € 1.032 e € 8.264. L’atto di aggiornamento catastale deve essere presentato tramite un tecnico abilitato.
Come essere in regola Se all’atto dell’iscrizione in catasto il fabbricato mantiene i requisiti di ruralità, abitativa o strumentale, questi dovranno essere specificatamente attestati, a meno che il censimento catastale non richieda l’attribuzione della categoria catastale D10, che di per se già attesta la ruralità dell’immobile. Vi sono situazioni per le quali l’accatastamento non è dovuto (fabbricati diroccati, di altezza o volumetria minima, ecc.). La mancata attestazione di ruralità porta conseguenze fiscali negative, soprattutto per quanto riguarda i tributi locali, IMU in testa. Il contribuente interessato – sottolinea la Cia Toscana – farà poi bene a verificare con il CAF Cia la possibilità di sanare se non altro i tributi locali per gli anni precedenti al 2017, visto che, scaduti i termini del 2012, non potrà essere riconosciuta la retroattività della ruralità per i 5 anni precedenti. I comuni non aspettano altro.