Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 ha disposto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non determina la decadenza dal regime agevolato. La condizione posta dalla norma suddetta, è che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di beneficiare del regime della cedolare secca, effettuando i versamenti conseguenti e dichiarando i redditi da
cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi. Durante l’abituale incontro di inizio anno con l’Agenzia delle entrate (Telefisco) è stato chiesto all’Agenzia se la non decadenza dal regime in commento ha effetto retroattivo, ovvero, se si può applicare anche alla mancata comunicazione della proroga del contratto avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale (3 dicembre 2016). L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, ovviamente alle stesse condizioni che interessano
anche i periodi successivi all’entrata in vigore del decreto: contratto di locazione registrato con opzione per la cedolare secca e comportamento del contribuente coerente con l’applicazione del regime sostitutivo. Per confermare e regolarizzare la posizione, il contribuente dovrà presentare il modello RLI e pagare la sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga del contratto: € 50 o € 100 se il ritardo è o meno contenuto rispettivamente nel limite di 30 giorni dal termine.
Cedolare secca. La mancata comunicazione della proroga
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