Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata a sfavore del coltivatore diretto già pensionato ma iscritto all’Inps, al quale il Comune non aveva riconosciuto la parificazione dell’area edificabile a terreno agricolo, ai fini dell’imposizione ICI. Come è noto, il coltivatore diretto che conduce un fondo rustico nel quale il Comune ha individuato un’area edificabile, sconta l’Imposta secondo le regole previste per i terreni agricoli, non in base al valore dell’area ma in base al reddito dominicale.
Il vantaggio che ne deriva è spesso particolarmente importante. Secondo la Cassazione, la cui sentenza si regge su un poco felice pronunciamento della Corte Costituzionale, nel momento in cui il coltivatore diretto diventa pensionato, quindi percepisce un reddito ulteriore rispetto a quello ottenuto dall’esercizio delle attività agricole, a prescindere dall’importo, decade dall’agevolazione: l’ICI è dovuta quale area edificabile a prescindere dall’effettiva utilizzazione nell’ambito delle attività agricole. Nel testo della sentenza, che rischia concretamente di attivare una campagna di recupero ICI in larga scala da parte dei comuni, con grave rischio di tenuta economica del settore visto il numero degli interessati, si riscontra una grave inesattezza. I giudici affermano che il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi CD preso l’Inps e conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, è un atto volontario del CD pensionato. Contrariamente a quanto affermato però, l’iscrizione all’Inps del CD pensionato è dovuta a prescindere dall’ottenimento della pensione, a condizione che continui a svolgere l’attività agricola in forma imprenditoriale e con la caratteristica della manualit