Mai, tra le norme fiscali del Paese, una norma è stata così tante volte prorogata: ben diciassette volte consecutive. Forse sono maturi i tempi per la stabilizzazione. Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono rivalutare il costo o il valore di acquisto di terreni agricoli ed aree edificabili o partecipazioni sociali, in loro possesso al 1° gennaio 2019.
Pagando un imposta sostitutiva di cui diremo più avanti, il proprietario ha il beneficio di “attualizzare” il valore dei suddetti beni azzerando o quasi la plusvalenza che altrimenti si creerebbe alla cessione degli stessi. Il nuovo valore deve essere attestato da un professionista abilitato che depositerà entro il 30 giugno 2009, la perizia (giurata) in Tribunale. Entro la stessa data il contribuente dovrà versare l’intero ammontare o la prima rata dell’imposta sostitutiva pari all’8% del valore periziato. La rivalutazione diviene particolarmente vantaggiosa se effettuata antecedentemente alla cessione di un area edificabile, che come il lettore ben saprà, per l’imprenditore agricolo è sempre produttiva di plusvalenza tassabile, a differenza della cessione del fondo rustico che produce plusvalenza solo se avviene entro i cinque anni dall’entrata in possesso.