Con un intervento per il quale i più non sentivano proprio il bisogno, il legislatore ha modificato la disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2001 dalla “Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”. L’articolo 4 dell’appena citata legge, regolamenta (solo) l’aspetto amministrativo della vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli, singoli ed in forma associata. A condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese, gli imprenditori agricoli possono vendere su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria attività agricola, senza sottostare alla disciplina amministrativa del commercio al dettaglio (D.Lgs 114/1998).
Rispettato il requisito della prevalenza delle proprie produzioni, l’unico limite posto fino al 2018, è quello dei ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti acquistati da terzi, che non devono superare nell’anno precedente i 160mila euro per le imprese individuali, i 4milioni di euro per le società. La norma in questione non si pronunciava in merito alla “natura merceologica” dei prodotti prima acquistati e poi ceduti come tali dall’imprenditore agricolo insieme alla propria produzione. Il dubbio che un produttore di ortaggi potesse vendere anche frutta acquistata da terzi aveva affascinato gli esperti del settore ma era stato gestito con il sano buon senso: l’imprenditore rispettava la norma anche se vendeva prodotti non rientranti nel settore merceologico proprio, all’imprescindibile condizione che i prodotti acquistati rientrassero nell’ambito della produzione primaria (agricola) e nel rispetto dei limiti di ricavi di cui sopra. La novità introdotta con la legge di Bilancio introduce quella che pare essere una nuova modalità di vendita diretta dei prodotti acquistati da terzi: gli imprenditori agricoli possono vendere in misura non prevalente i prodotti agricoli acquistati da altri imprenditori agricoli, se non appartengono allo stesso comparto merceologico di quelli prodotti in proprio, nel rispetto della prevalenza misurata in temine di ricavi. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell’agricoltura, oggi possiamo quindi individuare due possibili modalità di vendita diretta di prodotti acquistati da terzi:
- Prodotti agricoli acquistati da terzi rientranti nel proprio comparto merceologico, con limite a 160mila euro di ricavi se ditta individuale e 4milioni di euro se società, nel rispetto della prevalenza dei ricavi ottenuti dalla propria produzione nell’anno precedente.
- Prodotti agricoli che NON appartengono al medesimo comparto merceologico dei propri, acquistati da imprenditori agricoli, i cui ricavi sono in misura NON prevalente rispetto ai ricavi ottenuti nell’anno precedente dalla vendita dei propri prodotti.