Nuove ed articolate disposizioni fiscali per i produttori e raccoglitori di tartufi e per chi raccoglie altri prodotti non legnosi del bosco. Ai fini IVA i tartufi diventano prodotti agricoli con aliquota 4% ma nel limite della “quantità standard di produzione“ che verrà determinata con apposito decreto del Ministero dell’agricoltura.
Per i tartufi freschi eccedenti la suddetta quantità standard o refrigerati l’aliquota IVA ordinaria individuata dal 2019 è il 5%. Se vengono ceduti tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, l’aliquota IVA sale al 10%. I raccoglitori occasionali di tartufo e di altri prodotti selvatici, se in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o da un Ente competente, devono versare un’imposta sostitutiva delle imposte dirette di € 100/anno.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di competenza. Sono esclusi i raccoglitori che effettuano la raccolta per autoconsumo. Raccoglitore occasionale è colui che percepisce da questa attività un corrispettivo annuo non superiore a7mila euro. Se il raccoglitore ha versato l’imposta sostitutiva non deve versare la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sul 78% dei corrispettivi incassati disposta dalla normativa vigente.
Queste novità riguardano i soggetti che in via occasionale raccolgono prodotti selvatici non legnosi quali funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni e piante officinali spontanee. Gli acquirenti di questi prodotti dovranno emettere un documento da cui risulti: a) la data di acquisto; b) le generalità del raccoglitore, compreso il codice fiscale ed il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva; c) la quantità di prodotto acquistato; d) il corrispettivo corrisposto. I produttori agricoli che ricavano da questa attività ricavi superiore a 7mila euro, per l’assolvimento delle imposte dirette possono applicare il regime forfettario previsto per professionisti ed imprenditori diversi da quelli agricoli (15% di imposta sostitutiva).